(QuiFinanza.it) Come funziona la visita fiscale Inps? Quali sono i casi nei quali si corre il rischio di un controllo a casa? Partiamo da un semplice e scontato dato di fatto: la visita fiscale è una realtà con la quale i lavoratori dipendenti devono fare i conti. Quando sono in malattia, su istanza del datore di lavoro o della stessa Inps, i medici della mutua sono tenuti ad effettuare delle visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico.
Partendo da questi presupposti diventano sicuramente importanti le fasce di reperibilità e gli orari visite che i diretti interessati devono necessariamente rispettare in caso di malattia o, comunque vada, di assenza dal lavoro. È indispensabile, inoltre, tenere nella dovuta considerazione anche gli eventuali casi di esonero dalla visita fiscale. Le informazioni, che i lavoratori devono necessariamente conoscere, sono quelle relative alle possibili sanzioni che possono essere comminate in caso di un’assenza alla reperibilità non giustificata.
Il Covid 19 ha comportato alcuni cambiamenti anche per quanto riguarda le visite fiscali. I controlli effettuati dai medici avvengono unicamente quando è completamente escluso il pericolo di un eventuale contagio. A parte questa importante modifica, è necessario ricordare che i casi di esonero dalla visita fiscale sono tassativi: il medico curante, comunque, può esentare dal controllo sanitario anche quando dovessero sussistere dei casi particolari, che non sono previsti come casi di esonero.
Visita fiscale Inps, i casi di esonero
Quali sono i casi nei quali il lavoratore è esonerato dalla visita fiscale? Proviamo a vedere e ad analizzare nel dettaglio. In diretti interessati non sono sottoposti a dei veri e propri controlli da parte dei medici nei seguenti casi:
- quando sono affetti da una malattia connessa all’esistenza di una patologia particolarmente grave, per la quale è richiesta una specifica cura salvavita;
- per eventuali infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
- nel caso in cui i diretti interessati sono affetti da una malattia correlata a un’eventuale invalidità o ad una menomazione pari o superiore al 67%.
Con riferimento esclusivamente ai dipendenti pubblici, gli esoneri si possono verificare nei seguenti casi:
- quando il diretto interessato è affetto da una malattia connessa a delle patologie gravi, per le quali sia necessaria una terapia salvavita;
- nel momento in cui il dipendente è affetto da una menomazione che è iscritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra o quando è affetto da alcune patologie rientranti nella Tabella E dell
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