Il decreto Milleproroghe, approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022, non prevede la tanto attesa normativa per revocare il vincolo alla mobilità degli insegnanti.
Cosa prevede il vincolo?
Le regole sulla mobilità 2019/2020 hanno introdotto il vincolo triennale: si tratta di un vincolo di tre anni che riguarda gli insegnanti che hanno conseguito il trasferimento richiesto nella scuola di titolarità. “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Sono quattro i casi in cui non si applica il vincolo triennale:
- trasferimento nella stessa tipologia di posto con preferenza sintetica;
- trasferimento in diversa tipologia di posto e mobilità professionale con preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità;
- docente beneficiario delle precedenze previste nell’art.13 del contratto, se ha ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, anche se tale scuola è stata richiesta con preferenza analitica;
- docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatto su una preferenza espressa, differente dalla scuola di precedente titolarità.
Cosa stabilisce il decreto?
Come stabilito, non è prevista alcuna deroga al vincolo di mobilità, che, secondo i primi progressi, avrebbe dovuto essere posticipato di un anno, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025.
La mancata abrogazione del divieto di mobilità può essere dovuta agli orientamenti ricevuti dalla stessa Unione Europea, la quale ritiene che l’obbligo di permanenza sia un requisito necessario per garantire la continuità degli studi per gli studenti non incentivando i docentia trasferire da un istituto all’altro fino a un certo periodo, costringendole invece a rimanere nello stesso posto per tre anni. Infine, come prima, il Decreto Milleproroge prevede un concorso per insegnanti di religione cattolica nel 2023, e proroga fino al 1 settembre anche le procedure di assunzione riservate agli ex LSU, lavoratori socialmente utili assunti dalle scuole come dipendenti ATA e parzialmente stabilizzati dalle cooperative private, come le imprese di pulizia dei complessi scolastici.