La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio si applica verificando il calo di fatturato separatamente per i mesi di marzo e aprile, mentre fanno eccezione startup e Partite IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, per le quali non è richiesto tale requisito.
Sono precisazioni contenute nel messaggio INPS 1754/2020, che contiene le regole applicative delle norme previste dall’articolo 18 del decreto Liquidità imprese, in considerazione dell’emergenza Coronavirus.
Lo slittamento al 30 giugno (in un’unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate) è previsto per i contributi di imprese e Partite IVA con fatturato o compensi fino a 50 milioni di euro ed un calo di fatturato pari almeno al 33% in marzo e aprile.
Distinzione marzo-aprile
L’INPS specifica che la riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificata distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile. E’ quindi possibile applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. Esempio: se i ricavi (o compensi del professionista) sono calati del 20% nel mese di marzo e del 40% nel mese di aprile, non c’è diritto all’agevolazione nel mese di marzo mentre si applica la sospensione dal pagamento dei contributi nel mese di aprile.
La legge prevede il beneficio contributivo anche per imprese e autonomi costituiti dopo il 31 marzo 2019, in questo caso non è richiesta la diminuzione di fatturato.
Il documento di prassi contiene le istruzioni di compilazione dei flussi Uniemens per le diverse categorie di aventi diritto:
- aziende con dipendenti,
- liberi professionisti in gestione separata,
- aziende e lavoratori agricoli.
Per artigiani e commercianti si annuncia una circolare di prossima pubblicazione. Per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo Settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, arriveranno nuove istruzioni con un apposito messaggio.
Articolo originale di Quifinanza.it.