In alcuni casi può essere richiesta ed è un diritto. Ecco una mini guida all’ aspettativa retribuita o non retribuita per una pausa da lavoro senza perderlo
Oltre ai permessi di lavoro e alle ferie di emergenza previste dalla legge e destinate ai dipendenti, esistono altre opportunità di astinenza temporanea dal lavoro per vari motivi, sia nel settore pubblico (scuola, dottorati, creazione di impresa) che nel settore privato. In alcuni casi possono essere retribuiti periodi di assenza (ad esempio, congedo retribuito per assistenza familiare disabile ex Legge 104), in altri casi, congedo non retribuito – richiesto e concesso in più occasioni (ad esempio, per motivi personali o familiari, per le cariche elettive) di seguito riportate, durante le quali il dipendente non può essere licenziato per cause connesse all’assenza.
Il lavoratore quindi può astenersi dal lavorare per un certo periodo, mantenendo il diritto alla posizione ricoperta, ma senza busta paga. Lo strumento giuridico è incluso nella maggior parte dei contratti collettivi e il diritto ad esso deriva dall’anzianità. Si può richiedere per alcune importanti motivazioni. Ecco alcuni esempi:
Per quanto riguarda la necessità di prestare assistenza ad un familiare con disabilità in situazione di accertata gravità, il riferimento normativo è la Legge 104/1992, che consente al lavoratore di richiedere un congedo non retribuito fino a 3 anni. Tale opportunità è diversa dal congedo parentale urgente di 24 mesi (ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001).
Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può richiedere un permesso non retribuito per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in modo frazionato. Alcuni CCNL possono anche prevedere un periodo di ferie retribuite. Ad esempio, viene preso in considerazione anche un caso di depressione o un’altra situazione di grave stress personale non correlato alla malattia.
Può essere chiesto un congedo per una carica pubblica elettiva non retribuita richiesta da un dipendente per adempiere al proprio mandato dopo un’elezione in assemblea pubblica relativa a una delle seguenti cariche: Deputati al Parlamento europeo o nazionale e alle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, consigli comunali e provinciali, consigli distrettuali (solo nei comuni con più di 500.000 abitanti), consiglieri, consiglieri comunali e provinciali, consiglieri di comunità montane e unioni di comuni. Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non riceverà alcun compenso.
L’aspettativa può essere richiesta anche per il dottorato: un diritto dei dipendenti pubblici che possono richiederlo in caso di proseguimento di studi universitari di dottorato. E’ concesso ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o abbiano concluso almeno un anno accademico di dottorato, godendo già di un periodo di assenza per ferie. La durata del congedo deve essere pari alla durata degli studi di dottorato, ma richiede l’autorizzazione dell’ufficio statale in cui lavora il dipendente.