Novità sulla Cancellazione debiti fino a 5.000 euro per le cartelle esattoriali: arriva un nuovo servizio online per consultare la propria situazione e per una definizione più leggera
Sul sito di AdER puoi verificare direttamente online la possibilità di accedere alla rottamazione, saldo, stralcio e stato di pagamento per coloro che vogliono beneficiare della sanatoria dell’Agenzia delle entrate per imposte fino a 5.000 euro. Si tratta della sanatoria concessa dal Decreto Sostegni Bis(art. 4, commi 4-9, D.Lgs. 41/2021, modificato, della Legge n. 69/2021) per gli importi emessi tra il 2000 e il 2010 per chi ha determinati requisiti.
Chi è aggiornato con il pagamento dei contributi dovuti nel 2019, infatti, con l’ausilio di questo servizio telematico AdER può verificare se i documenti (cartelle/notifiche) inseriti nel proprio piano di definizione semplificata hanno oneri affidati alla Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 e se rientra tra quelli di importo residuo fino a 5mila euro, calcolati al 23 marzo 2021, per i quali la legge ne prevede l’annullamento.
Il requisito principale per un condono fiscale (automatico), aperto sia a persone fisiche che a soggetti diversi, è che nel periodo d’imposta 2019 sia stato raggiunto un reddito imponibile massimo di € 30.000 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento al periodo d’imposta in in vigore dal 31 dicembre 2019). In caso di sollecito interessi in fase di verifica di un pagamento a fronte di un piano di pagamento, è possibile stampare offline i moduli di rata ancora in uso, calcolati al netto dei relativi addebiti, con scadenza di pagamento fissata al 31 luglio dell’anno successivo per i pagamenti nel 2020 e 30 novembre per questi 2021. Per verificare è sufficiente compilare il modulo con le informazioni richieste e verificare nei Piani Disposizione e Saldo e Dispensa se ci sono debiti che possono essere oggetto di sanatoria.
Inoltre, il “Decreto Sostegni” ha introdotto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.