Da venerdì, 15 ottobre le imprese turistiche possono richiedere online i contributi a fondo perduto (sgravio diretto) per il mancato guadagno dovuto all’emergenza Covid: l’UE ha autorizzato il fondo speciale istituito dal Decreto Rilancio (art. DL 34/2020).
A tal fine, il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito web quattro avvisi, rivolti ai seguenti beneficiari:
- attività turistico-ricettive con reddito o aliquote superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
- enti che gestiscono siti speleologici e grotte a fini turistici;
- agenzie di viaggio e tour operator che non hanno ancora presentato un contributo per la camera.
Le domande possono essere compilate e presentate online, direttamente o tramite un delegato, dalle 12:00 del 15 ottobre alle 17:00 del 29 ottobre, tramite lo sportello telematico disponibile sul sito del Ministero del Turismo, con credenziali SPID o CNS (seguendo le indicazioni contenute nel manuale operativo). Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere scaricata, firmata digitalmente e quindi caricata e trasmessa sempre attraverso lo sportello telematico accessibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.
C’è anche un canale di servizio, per telefono e per e-mail. Per determinare il ristoro, le agenzie di viaggio, le società di spettacolo, i tour operator e i villaggi turistici devono inserire nella domanda l’importo o i diritti di fatturazione (per i periodi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, dal 1 gennaio al 30 giugno 2019, dal 1 gennaio e 31 dicembre 2020 e tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021) e ricavi 2019 e 2020.
Le strutture ricettive devono comunicare l’importo medio mensile di fatturazione e le tariffe per il 2019 e il 2020. Gli enti gestori dei siti speleologici devono indicare l’importo medio mensile di fatturazione e i corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione a fini turistici dei siti in questione e delle grotte (per i periodi dal 1 marzo al 31 dicembre 2019 e tra 1 marzo e 31 dicembre 2019 e tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2020), oltre ai redditi conseguiti negli stessi anni.
Bando per le aziende turistico ricettive (codici Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20): massimo importo di 1,8 milioni per ciascun beneficiario. I richiedenti devono essere in possesso di partita IVA attiva dal 1 gennaio 2020, avere la sede legale in Italia, non essere beneficiari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001), adempiere agli obblighi fiscali , previdenziali e assicurative, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019 (regolamento UE n. aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione), non essendo soggetto a condizioni che impediscano la negoziazione con le pubbliche amministrazioni.
Le quantità previste:
1000 euro con ricavi e compensi 2019 fino a 100mila euro;
4mila euro con proventi o commissioni compresi tra 100mila e 400mila euro;
5mila euro con proventi o commissioni compresi tra 400mila e 1 milione;
10.000 euro con entrate o commissioni comprese tra 1 e 5 milioni;
100.000 euro con entrate o commissioni comprese tra 5 e 10 milioni.
Agenzie di viaggio e tour operator: i destinatari non devono aver già presentato domanda di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale 15 settembre 2020, devono essere stati costituiti prima del 28 febbraio 2020 e, al momento della presentazione della domanda, devono svolgere un’attività d’impresa individuata dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12. L’attività deve essere primaria o prevalente a meno che l’impresa non possa dimostrare inequivocabilmente le perdite in fatturazione e corrispettivi relativi alle suddette attività.
Ristoro calcolato con le seguenti tariffe:
30%: società con reddito fino a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019;
20%: reddito compreso tra 400mila e 1 milione di euro;
10%: reddito compreso tra 1 e 50 milioni di euro;
5%: reddito superiore a 50 milioni di euro.
Agenzie di spettacolo e villaggi turistici: i requisiti sono quelli dettati dall’articolo 7, comma 2, del DM Turismo 24 agosto 2021. Il contributo è calcolato in base alla differenza tra la fatturazione media mensile del 2019 e il periodo da gennaio 2020 – giugno 2021.