Truffa assicurazione, falso incidente: cosa si rischia?

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
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(Money.it) Truffare l’assicurazione con un falso incidente è reato. Si sente spesso parlare di indicenti mai avvenuti, danni aggravati per ottenere un maggiore risarcimento. Le truffe alle assicurazioni o agli assicurati, possono essere di diversa natura.

Ecco cosa si rischia e come tutelarsi dalle truffe assicurative per falso incidente. È importante dire che se ci si ritrova coinvolti in un incidente mai avvenuto bisogna fare la comunicazione il prima possibile all’assicurazione e sicuramente non oltre i 30 giorni dalla comunicazione del sinistro, fornendo la propria versione dei fatti.

Il reato di frode assicurativa

Il reato di “truffa” o “frode” assicurativa è disciplinato dall’art. 642, c.p., che spiega: “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.

Il comma 1 punisce con la reclusione da uno a cinque anni “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.

La stessa pena si applica inoltre a chi, per ottenere un vantaggio economico ingiusto, denuncia un sinistro non accaduto oppure falsifica le prove di un sinistro o, ancora, le precostituisce, ovvero “prepara” prove o documenti al solo scopo di dare credibilità alla propria richiesta.

Si pensi al caso dell’assicurato che si procuri un falso testimone, il quale affermi di aver assistito a un sinistro mai avvenuto o avvenuto, in realtà, con modalità diverse da quelle dichiarate, oppure alla falsificazione del modulo CAI o, ancora, all’alterazione del luogo dell’incidente.

Quindi, il delitto in questione si realizza non soltanto quando l’assicurato simula un falso incidente denunciando un sinistro in realtà mai avvenuto, ma anche in caso di:

  • dispersione, deterioramento od occultamento delle cose assicurate;
  • falsificazione o alterazione del contratto di assicurazione (polizza assicurativa);
  • falsificazione o alterazione della documentazione necessaria alla stipula della polizza (ad es., documenti di identità, tessera sanitaria, libretto di circolazione auto, ecc.);
  • falsificazione, alterazione o precostituzione di prove e documenti comprovanti il sinistro.

Non solo: rientra nella fattispecie anche la condotta di chi “cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio” (art. 642, comma 2, c.p.).

Trattasi, in pa


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