L’assegno ordinario di invalidità (AOI), regolato dalla legge n. 222/1984, può essere cumulato con un reddito da lavoro lordo annuo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, ovvero 2.395 euro nel 2024. Questo significa che se il pensionato per invalidità ha un reddito da lavoro inferiore a questa soglia, non subirà alcuna riduzione dell’assegno.
Tuttavia, se il reddito da lavoro supera le 4 volte il trattamento minimo INPS, scatterà una trattenuta lavorativa. A partire da 4 volte il minimo INPS, la riduzione dell’assegno sarà del 25%, mentre per redditi superiori a 5 volte il minimo INPS la riduzione sarà del 50%.
Condizioni
È importante sottolineare che la trattenuta non può ridurre l’assegno al di sotto del trattamento minimo INPS. Inoltre, se l’assegno è stato determinato con meno di 40 anni di contributi, potrebbe essere applicata una decurtazione sulla quota eccedente il trattamento minimo.
Come si calcola la trattenuta in busta paga
Nel caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad operare la trattenuta in busta paga e a versarla poi all’ente previdenziale che eroga la pensione. L’importo della trattenuta sulla retribuzione dipenderà dal numero di giornate retribuite dei periodi di paga.
Per i lavoratori autonomi, invece, è il pensionato stesso ad inoltrare periodicamente all’INPS la Dichiarazione reddituale, confermando di rispettare il requisito per l’AOI. I redditi derivanti da attività svolte senza vincolo di subordinazione devono essere considerati come redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalla dichiarazione a fini fiscali.
La dichiarazione reddituale per i lavoratori autonomi deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF. È importante specificare che la trattenuta non può essere superiore al reddito da lavoro percepito.