Trasferte occasionali e contributi

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
green pass e Covid

In caso di trasferte fisse e occasionali scattano sempre dubbi inerenti a contributi, indennità e quota nel TFR. Alcune regole e sentenze sono state emanate dalla Corte di Cassazione. Occorre comprendere la differenza tra indennità risarcitoria oppure retributiva

Per quanto concerne le trasferte occasionali dei prestatori di lavoro, i contributi previdenziali ed assistenziali INPS e INAIL non sono dovuti in automatico dai datori di lavoro , anche se mancano i giustificativi nella contabilità: se le trasferte si sono davvero verificate sulla base di un verbale ispettivo può essere provato per testimoni, ma spetta al prudente apprezzamento del Tribunale pronunciarsi sull’effettività dei viaggi e dunque sulla inclusione nella retribuzione imponibile dell’indennità di trasferta corrisposta al personale (sentenza n. 17253/2018 della Corte di Cassazione).

I giudici ricordano quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, ribadita anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093/2017). Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può infatti avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda del caso.

Se si tratta del corrispettivo per abituale collaborazione richiesta, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti (caso diverso dalla “trasferta in senso proprio”), allora l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (cfr. anche Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004).

Se  invece riguarda le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa, allora l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere che possa esservi una (residuale) componente retributiva (spetta al giudice stabilire quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale retributiva).

 

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