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Il timbro società è uno strumento fondamentale per ogni tipo di impresa, in particolare per S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l., ma anche per società semplici e liberi professionisti. Oltre a garantire la semplificazione delle operazioni che si svolgono ogni giorno in ufficio, dalla numerazione dei documenti alla datazione degli assegni, il timbro aziendale permette di evitare gli errori di trascrizione che capitano di frequente e di sveltire le pratiche che spesso e volentieri portano via tempo prezioso. Ma che dati deve riportare un timbro di questo genere e quali differenze ci sono tra i timbri delle S.s. e tutte le altre?
Timbro società: a cosa serve
Il timbro aziendale riporta i dati fondamentali di un’impresa: il tipo di società, l’indirizzo completo con la sede legale, la Partita IVA e il codice fiscale, le informazioni di contatto, il valore del capitale versato ed il numero di registrazione REA. Con questo strumento le aziende possono sottoscrivere facilmente e senza grosse perdite di tempo le fatture, i pagamenti, i documenti, i contratti e gli assegni. Il timbro è anche un modo per facilitare clienti e fornitori e rendere pratico e agevole il reperimento di tutte le informazioni aziendali.
Il timbro varia in base ai tipi diversi di società e di attività. Per realizzare un timbro di questo genere, i clienti possono rivolgersi ad una tipografia, ad un’agenzia di settore o a uno dei tanti negozi online che forniscono timbri professionali per ufficio e personalizzati. I costi variano dai 5 ai 50 euro, a seconda del tipo di timbro scelto (autoinchiostrante di testo, professionale o tascabile), modello e dimensioni, righe di testo inserite ed eventuale logo aziendale. Ultimamente le preferenze sono per il timbro autoinchiostrante di testo perché leggero e climaticamente neutro, realizzato risparmiando fino al 49% di CO2 rispetto ad altri modelli.
Il timbro società è obbligatorio?
Il timbro aziendale non è obbligatorio ma fortemente consigliato per le S.s. (società semplici), le S.A.S. (società in accomandita semplice) e le S.n.c. (società in nome collettivo), mentre è indispensabile (anche se non c’è una norma di obbligo a riguardo) per le S.p.A. (società per azioni), le S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), le S.r.l. (società a responsabilità limitata) e le S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Ad essere obbligatoria, ad esempio su un contratto, è in realtà la firma del rappresentante legale della società apposta sul timbro.
L’articolo 42 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, in recepimento della Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha modificato l’articolo 2250 del Codice Civile e introdotto l’obbligo di comunicazione per imprese, S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”. Il timbro è quindi fondamentale ma non essenziale per rendere corretti e verificabili i documenti sottoscritti.
Cosa va messo sui timbri aziendali: esempi di utilizzo
Le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo possono limitarsi a inserire sul timbro il nome dell’azienda, l’indirizzo completo, la Partita IVA e il codice fiscale, con l’eventuale aggiunta (se ritenuta necessaria) di numero di telefono, indirizzo e-mail e sito ufficiale. Nel caso di una ditta individuale o di un libero professionista, basta inserire nome e cognome del titolare, professione, indirizzo con sede dell’ufficio e della sede fiscale (se diversa), Partita IVA e codice fiscale, numero di telefono, e-mail o PEC. Per quanto riguarda le associazioni, nel timbro bas
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