Timbro aziendale: cosa scrivere e valore legale

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Finanza ed economia

(BorsaeFinanza.it)

Grazie alle risorse offerte dalla rete, oggi è possibile alternare alle classiche tipografie i servizi online per comprare e ricevere direttamente a casa o in sede tutto il materiale d’ufficio di cui si ha bisogno. Una soluzione fondamentale per ogni attività lavorativa è il timbro aziendale, pensato per velocizzare le pratiche, ridurre i tempi d’attesa e fornire un’immagine chiara e riconoscibile dell’impresa. Ma cosa bisogna scrivere di preciso su questi strumenti e qual è il loro valore legale?

Timbro aziendale: cosa scrivere

Usato sulle fatture, sui contratti e sugli assegni, il timbro aziendale rappresenta, appunto, l’impresa sui documenti commerciali ufficiali. È il sigillo di riconoscimento della società e in quanto tale deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie, senza le quali non sarebbe valido. Le informazioni da inserire sul timbro sono:

  • il nome della società e la sua forma giuridica (S.s., S.A.S. o S.n.c., S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. o S.r.l.s.);
  • l’importo del capitale sociale (per S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.);
  • l’indirizzo;
  • il numero di Partita IVA;
  • il codice fiscale;
  • il codice SDI;
  • il numero REA;
  • i dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, PEC, sito web);
  • l’eventuale stato di liquidazione.

Naturalmente sul timbro si possono aggiungere altre informazioni personalizzate (in base alle necessità) e il proprio logo. L’importante è che su di esso ci siano sempre le informazioni legali e che i dati scritti rendano il timbro chiaro e riconoscibile nell’intestazione dei documenti.

Il timbro aziendale ha valore legale?

La risposta è no: il timbro aziendale non ha valore legale (non può essere garanzia di legittimità perché, a differenza di una firma manoscritta o elettronica, chiunque potrebbe riprodurre i dati aziendali su un timbro) e non è nemmeno obbligatorio. Sono le singole aziende a dover scegliere se usarlo o meno. Piuttosto il timbro è fortemente consigliato per le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo e indispensabile (anche se non vige una specifica norma di obbligo a riguardo) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e a responsabilità limitata semplificata.

La presenza di un timbro su un documento è quindi facoltativa, tuttavia rafforza la credibilità dell’azienda sul mercato e rassicura i clienti che firmano contratti e ricevono fatture. L’unica eccezione relativa all’identificazione aziendale è stata introdotta dall’articolo 42 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, norma che ha recepito la Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificando l’articolo 2250 del Codice Civile.

Con questa legge è stato introdotto l’obbligo di comunicazione per le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.) che dispongono “di un


© Borsa e Finanza

Leggi l’articolo completo su Borsa e Finanza

Condividi questo articolo
Exit mobile version