TFR: a quanto ammonta la tassazione?

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura

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Il TFR (trattamento di fine rapporto) è assoggettato alla disciplina della tassazione separata, così come gli arretrati di lavoro dipendente. Destinato a lavoratrici e lavoratori subordinati sia del settore privato che pubblico, sia part-time o full-time che a contratto determinato o indeterminato, questo elemento aggiuntivo e differito della retribuzione legato al momento della cessazione del rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile. Ma la sua tassazione, oltre che dal CC, è regolata dall’articolo 19 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) ed è una delle questioni più delicate e difficili da chiarire in vista della ricezione dell’ultima busta paga.

TFR: a quanto ammonta la tassazione

La liquidazione, in linea con quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice civile, viene pagata al termine del rapporto lavorativo, ma è pure possibile richiederne l’anticipo in caso di necessità. Chi decide di riceverla quando smette di lavorare per l’azienda o per l’ente pubblico che l’ha assunto perché licenziato o dimissionario o perché ha maturato l’età per la pensione, può farla aggiungere all’ultima busta paga.

L’articolo 19 del TUIR stabilisce che il TFR è soggetto a tassazione separata: per calcolare quanto è tassato, bisogna conoscere l’importo della liquidazione, prendere in considerazione l’aliquota media durante gli anni del periodo di prestazione lavorativa e le scelte che la lavoratrice o il lavoratore ha fatto nel corso del suo percorso professionale. I tre elementi decisivi da considerare, oltre alla decisione presa dal dipendente, sono quindi l’anzianità di servizio, le aliquote IRPEF del periodo lavorativo svolto e l’ammontare della buonuscita.

Il calcolo del TFR si effettua dividendo la RAL (retribuzione annua lorda) per 13,5 e aggiungendo al risultato il tasso fisso dell’1,5% e il coefficiente di rivalutazione complessivo che corrisponde al 75% dell’indice di inflazione calcolato dall’ISTAT prendendo come riferimento l’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente. Per fare un esempio: un dipendente privato con una RAL di 30.000 euro al primo anno confermata nell’anno successivo e con un indice di inflazione del 3%, avrà un TFR lordo maturato in due anni di 4.527,32 euro, ovvero 2.222 euro (30.000 euro : 13,5) + 2.222 euro + 83,32 euro, la rivalutazione data da 2.222 × 3,75% [1,5% di tasso fisso + 2,25% (3% × 75%)].

TFR, le differenze di tassazione

Il TFR che il dipendente ha deciso di lasciare in azienda (in tutto o in parte) ha una tassazione del 17%, che può arrivare al 23% nelle società con oltre 50 dipendenti. Dal 1° gennaio 2007, infatti, i datori di lavoro privati con più di 50 lavoratori hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS le quote maturate da ciascun dipendente e non destinate a forme pensionistiche complementari.

Viceversa, se la lavoratrice o il lavoratore ha optato per dirottare il TFR su un fondo pensionistico complementare, la tassazione va da un minimo del 9% ad un massimo del 15%, in base al numero di anni di iscrizione alla previdenza integrativa. In questa circostanza, il lavoratore deve tenere a mente che dovrà pagare anche la tassazione derivante dai rendimenti del fondo, al 12,5% per gli investimenti in titoli di Stato e dal 20 al 26% per tutte le altre forme d’investimento.

Il discorso è ancora diverso per chi richiede l’anticipo del TFR, concesso soltanto a determinate condizioni. In questo caso, la tassazione si basa su tre parametri diversi:

  • 23% se l’anticipo (fino a 15.000 euro) è stato richiesto per l’acquisto della prima casa;
  • 15% se è stato richiesto per spese mediche, meno lo 0,30% ogni anno dopo il 15° anno di servizio fino a un massimo del 6%;
  • 15% se è stato richiesto per motivi personali (ad esempio la nascita di un figlio), meno lo 0,30% ogni anno dopo

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