Tettoia: pertinenza o nuova costruzione?
Il tema della classificazione di una tettoia come pertinenza o nuova costruzione è stato oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha delineato i casi in cui una tettoia può essere considerata in un modo o nell’altro.
Tettoia come pertinenza
Nel diritto civile, il concetto di pertinenza si riferisce a una costruzione che è legata e funzionale ad un edificio principale. Nel caso di una tettoia, essa può essere considerata una pertinenza se:
- è collegata all’edificio principale in maniera fisica e funzionale;
- ha dimensioni e caratteristiche tali da non costituire una nuova costruzione autonoma;
- è destinata a svolgere una funzione complementare o accessoria rispetto all’edificio principale.
Quando una tettoia viene classificata come pertinenza, generalmente non è necessario ottenere un titolo edilizio specifico per la sua realizzazione o modifica.
Tettoia come nuova costruzione
Se una tettoia non soddisfa i requisiti per essere considerata una pertinenza, viene invece classificata come una nuova costruzione autonoma. Questo si verifica quando:
- la tettoia è separata fisicamente ed è indipendente dall’edificio principale;
- ha dimensioni, materiali e caratteristiche che la pongono come una costruzione a sé stante;
- non svolge una funzione complementare o accessoria all’edificio principale.
In questo caso, è necessario ottenere un titolo edilizio per la realizzazione o la modifica della tettoia.
Per concludere
La distinzione tra tettoia come pertinenza o nuova costruzione dipende dalle caratteristiche e dalla funzione che essa svolge rispetto all’edificio principale. Se la tettoia è strettamente collegata all’edificio principale e ne costituisce un’estensione funzionale, può essere considerata una pertinenza. Al contrario, se la tettoia è indipendente e svolge una funzione autonoma, viene classificata come nuova costruzione. È importante valutare attentamente queste differenze al fine di rispettare la normativa edilizia e ottenere eventuali autorizzazioni necessarie.