(Money.it) Con la tecnologia a disposizione si potrebbe pensare che anche il testamento debba adeguarsi al progresso. Così, i fascicoli di carta sarebbero facilmente sostituiti da note audio o video. Questa possibilità sarebbe molto utile anche nel caso in cui il defunto non avesse fatto in tempo a lasciare un testamento reale, ma avesse già comunicato le sue volontà in forma orale agli eredi. La questione, in realtà, non è così semplice, perché la legge tutela molto rigidamente la libertà testamentaria. Vediamo quindi cosa prevede la legge sul testamento a voce e quando le dichiarazioni di una persona sono vincolanti ai fini ereditari.
Il testamento a voce, cosa stabilisce la legge
La legge italiana non ammette il testamento a voce, chiamato anche testamento orale e testamento noncupativo. Tra le forme testamentarie previste dal Codice civile, figura il testamento olografo, che può sì essere completato in totale autonomia dal testatore ma che si caratterizza per la scrittura. Anzi, ai fini della validità del testamento olografo è richiesta precisamente la scrittura a mano da parte del testatore, che non può quindi scrivere al pc oppure dettare il contenuto a un’altra persona, salvo eccezioni.
Di conseguenza, se anche il testatore scegliesse di registrare le proprie disposizioni esprimendo la volontà di farne un testamento, quest’ultimo non avrebbe forma vincolante per gli eredi. Gli eredi non possono quindi portare come prove le dichiarazioni del defunto, perché non sarebbero state valide ai fini testamentari nemmeno per volontà dell’autore stesso.
Per fare un esempio, se il padre ha comunicato a uno dei figli che avrebbe voluto lasciargli in eredità un quadro ma non ha redatto un testamento, il figlio in questione non può opporre la registrazione di qu
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