(QuiFinanza.it) Fine mese di fuoco per i contribuenti italiani: il 31 luglio sono diversi infatti gli adempimenti e le scadenze fiscali da rispettare per non commettere irregolarità ed essere segnalati al Fisco.
Di seguito l’elenco aggiornato e il calendario reso noto dall’Agenzia delle Entrate.
Calendario fiscale Agenzia delle Entrate: tutte le scadenze del 31 luglio
A fare un recap di tutti gli adempimenti fiscali concentrati a fine luglio è FiscoOggi, magazine online dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato un calendario aggiornato con l’elenco delle scadenze che coincidono con l’appuntamento del 31 luglio 2023.
Nello specifico, lunedì 31 luglio bisogna versare:
Saldo e primo acconto dichiarazione dei redditi 730
I contribuenti, titolari e non di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) che si avvalgono della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata:
- delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2022 o di primo acconto per l’anno 2023;
- del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Va specificato, inoltre, che i contribuenti non titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi Persone Fisiche 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023 devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2022 o di primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Imposta sostitutiva per le assicurazioni estere
Si tratta di un’imposta che spetta agli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri, che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno). Questi devono provvedere a versare l’imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo tramite modello F24.
Imposta sostitutiva conferimenti o cessioni in favore dei Caf
Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Imposta di registro contratti di affitto
I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2023. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”.
Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”.
Versamenti IRES
I soggetti IRES, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2023, Enc 2023 e Irap 2023) e del saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 2022 e di primo acconto dell’anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamento imposte imprese di assicurazione per riserve matematiche dei rami vita
Le compagnie di assicurazione comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato:
- utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate;
- attraverso i canali Fisconline/Entratel;
- ricorrendo, tra
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