(Money.it) Quali sono e come funzionano le tasse sulle criptovalute? Finalmente nel 2023 il quadro normativo è più chiaro e in questa guida completa spieghiamo tutto ciò che c’è da sapere e le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in materia di tassazione criptovalute.
Recentemente, l’Unione europea ha approvato le norme per regolamentare il mercato dei crypto-asset attraverso il regolamento MiCA. In Italia, dopo anni di immobilismo e soluzioni frammentate, sono state introdotte nuove regole sulla tassazione delle criptovalute a partire dal 2023. Queste disposizioni, contenute nei commi 126-147 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, prevedono un inquadramento autonomo delle cripto attività ai fini fiscali, inclusi nel quadro impositivo codificato dal Tuir (Dpr n. 917/1986). Di seguito spieghiamo, in maniera semplice e dettagliata, tutto ciò che c’è da sapere sulla tassazione criptovalute.
Tasse criptovalute: come funzionano nel 2023
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una definizione più precisa per le criptovalute, ora definite come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Ciò significa che le criptovalute non sono più assimilate alle valute estere come aveva stabilito precedentemente l’Agenzia delle Entrate, in mancanza di una normativa specifica.
L’art. 1, comma 126 della legge di Bilancio ha dunque modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Nello specifico:
- la lettera c-sexies) dell’art. 67 TUIR definisce le criptovalute come una nuova categoria di «redditi diversi» stabilendo che sono soggetti a imposta «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. […] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;
- l’art. 68 comma 9-bis TUIR definisce come vengono determinate le plusvalenze percepite e le minusvalenze realizzate dalle cripto-attività possedute, consentendo la deduzione delle sole minusvalenze superiori a 2.000 euro.
Questa norma modifica e rende più chiari i criteri per la determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’aliquota del 26% e aiuta a definire il costo o il valore di acquisto della criptovaluta ai fini del calcolo corretto della plusvalenza.
In breve, secondo la recente normativa fiscale, per capire come funziona la tassazione sulle criptovalute bisogna tenere a mente che:
- le plusvalenze provenienti dalla vendita di criptovalute in cambio di valuta tradizionale, come dollari o euro, sono soggette a tassazione solo se superano i 2.000 euro. In questo caso, tali plusvalenze rientrano nella categoria dei Redditi Diversi e sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%;
- nel caso in cui le criptovalute vengono scambiate con altre criptovalute senza coinvolgere valute tradizionali non si genera alcuna tassazione ad oggi.
Aliquota tassazione criptovalute
Nel 2023, sono stati introdotti nuovi meccanismi di tassazione delle criptovalute in Italia. I redditi soggetti a tassazione riguardano principalmente le plusvalenze derivanti dagli scambi tra criptovalute e monete fiat, così come gli «altri proventi» generati dalle attività correlate alle criptovalute.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune regole specifiche per le criptovalute:
- le plusvalenze sulle cripto attività superiori a 2.000 euro sono soggette a un’aliquota del 26%. In altre parole, oltre la soglia dei 2.000 euro, l’imponibile soggetto a tassazione è pari al 100% dell’importo della plusvalenza realizzata: ad esempio, se si genera un profitto di 3.000 euro, le tasse da pagare saranno pari a 3.000 euro x 26% = 780 euro;
- gli scambi tra cripto attività con caratteristiche e funzioni equivalenti non generano plusvalenza e non sono soggetti a tassazione, ma è necessaria una maggiore chiarezza riguardo agli scambi tra criptovalute e stablecoin;
- un altro aspetto che viene preso in considerazione sono gli «altri proventi» o le ricompense, come i redditi generati attraverso meccanismi come il lending o lo yield farming. Questi proventi sono soggetti a tassazione indipendentemente da soglie o plusvalenze. Tuttavia, sussistono ancora incertezze riguardo alle attività come gli airdrop (distribuzione gratuita di token)o l’utilizzo di non custodial wallet, che richiedono ulteriori chiarimenti normativi;
- la normativa fiscale introduce regole specifiche per lo staking delle criptovalute, che variano a seconda del metodo utilizzato. Nel caso in cui si scelga di mettere le criptovalute in staking utilizzando un wallet non custodial di prop
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