(QuiFinanza.it) Quando il servizio di raccolta rifiuti non viene effettuato regolarmente, si ha diritto ad uno sconto sulla Tari? E quando non viene effettuato? Quali sono i diritti e i doveri dei contribuenti nei confronti dell’amministrazione comunale? Le famiglie e le imprese hanno diritto a pagare la Tari in forma ridotta quando l’attività di raccolta non viene svolta effettuata fin davanti all’abitazione della famiglia o alla sede di un’azienda.
Nel caso in cui il contribuente sia costretto a chiedere un servizio sostitutivo privato, la Tari non deve essere pagata integralmente. A stabilirlo, con l’ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022, è stata direttamente la Corte di Cassazione. Ma cerchiamo di capire meglio e vediamo cosa è successo.
Tari, quando si ha diritto allo sconto
Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti non sia effettuata regolarmente, il contribuente ha diritto ad ottenere uno sconto sulla Tari. Nel caso in cui debba provvedere in proprio a smaltire i rifiuti, può evitare di pagare la tassa. Attenzione, però, spetta al contribuente l’onere della prova del mancato servizio, che dia diritto ad una riduzione della tassa sui rifiuti.
I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5433 del 21 febbraio 2023, hanno affermato che il contribuente è tenuto a dimostrare che il servizio non viene effettuato regolarmente: in presenza di questa prova, lo sconto è obbligatorio, anche se non è stato previsto dal regolamento comunale.
L’articolo 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 prevede che la Tari possa essere versata nella misura massima del 20% quando il servizio di raccolta rifiuti è carente o manca completamente. La tariffa è ridotta del 40% in rapporto alla distanza tra gli utenti e il posto di raccolta.
Nel caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione, è stato analizzato un caso molto particolare. Ma grazie al quale sono state fornite delle informazioni particolarmente utili ai contribuenti.
Il caso preso in esame
A finire sul tavolo dei giudici della Suprema Corte è un caso relativo all’impugnazione di una cartella esattoriale per la Tari 2016. I magistrati hanno giudicato la posizione di uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente, che era stato accolto dalla Commissione Tributaria
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