La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, ha sancito una svolta significativa riguardo all’applicabilità della cedolare secca ai conduttori di immobili ad uso abitativo titolari di partita IVA, in una decisione che rappresenta un cambio di rotta rispetto alla prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, che limitava questo regime fiscale ai soli locatori non coinvolti in attività d’impresa o professionali.
Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il regime della cedolare secca fosse riservato ai proprietari di immobili ad uso abitativo e ai titolari di diritti reali di godimento, come l’usufrutto, che non agissero nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, ma con la sentenza dello scorso 7 maggio, la Cassazione ha stabilito che anche i conduttori titolari di partita IVA possono beneficiare di questo regime, a condizione che l’immobile sia destinato a uso abitativo, come per alloggi destinati ai dipendenti.
Interpretazione normativa e ratio della Legge
La sentenza ha chiarito che l’articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, esclude l’applicabilità della cedolare secca solo per le locazioni effettuate dal locatore nell’ambito della sua attività d’impresa o professionale, ma non vi è, invece, alcuna limitazione per i conduttori che agiscono come imprenditori, purché la destinazione d’uso dell’immobile sia abitativa. Si è evidenziato, inoltre, che la ratio della normativa non è solo il contrasto all’evasione fiscale, ma anche facilitare la disponibilità di immobili ad uso abitativo e sostenere la manutenzione del patrimonio immobiliare, per cui si sottolinea come l’obiettivo sia incentivare la disponibilità di alloggi, anche per finalità lavorative come quello dei dipendenti.
Le implicazioni per locatori e conduttori
Secondo la Corte, la decisione di concedere la cedolare secca anche ai conduttori con partita IVA non riduce il beneficio per i locatori, che rimangono i principali beneficiari di questo regime fiscale e la scelta del locatore di optare per la cedolare secca non deve essere influenzata dalla natura professionale del conduttore.
La sentenza ha inoltre ribadito che l’Amministrazione finanziaria non possiede poteri discrezionali nella determinazione delle imposte, e che le circolari ministeriali non costituiscono fonti di diritto e quindi, la Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, che limitava l’applicabilità della cedolare secca, non può prevalere sulla normativa primaria.
Considerazioni personali: wuesto chiarimento amplia l’ambito applicativo della cedolare secca ed offre nuove opportunità sia per i locatori sia per i conduttori con partita IVA, che possono ora beneficiare di questo regime fiscale agevolato.