Superbonus, occhio al 730: la guida per non sbagliare

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
arrivano-le-tredicesime:-come-saranno-ripartite-fra-fisco,-bollette-e-regali

(QuiFinanza.it) Sono molteplici le novità che hanno caratterizzato il Superbonus nel corso di questi anni. Sono molti i cambiamenti, che sono stati introdotti, ai quali i contribuenti devono prestare la massima attenzione per non commettere errori in fase di redazione del Modello 730.

Nel corso di questi anni è cambiata la misura della detrazione e sono cambiate le regole attraverso le quali si può accedere all’agevolazione. Ma è anche cambiato il calendario delle scadenze e sono state introdotte alcune novità sul fronte della fruizione.

In questa sede faremo il punto della situazione sulle novità del Superbonus 110% per chi deve presentare la dichiarazione dei redditi. Sicuramente la novità più importante per i contribuenti interessati ad accedere all’agevolazione è la possibilità di spalmare la detrazione nell’arco di quattro rate di pari importo: ricordiamo che nel 2021 le spese potevano essere detratte in cinque anni. Quanti, invece, hanno intenzione di usufruire della detrazione in dieci anni devono aspettare: la detrazione, per le spese sostenute nel 2022, sarà possibile con la presentazione del Modello 730/2024 (ossia con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno).

Dichiarazione dei redditi: la detrazione dei lavori trainanti

A regolamentare nel dettaglio il Superbonus è l’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020. I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione, direttamente nel Modello 730, i lavori trainanti e quelli trainati, nel caso in cui siano eseguiti contestualmente. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i lavori trainanti detraibili al 110%.

Isolamento termico

Tra i lavori per i quali i contribuenti possono beneficiare della detrazione al 110% ci sono quelli legati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate. Queste superfici devono, ovviamente, interessare direttamente l’involucro esterno dell’edificio, anche quando si tratta di una villetta unifamiliare. L’incidenza deve essere superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio. L’immobile deve disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno e può essere collocata all’interno di un edificio plurifamiliare.

È possibile portare in detrazione un importo massimo pari a 30.000 euro, che deve essere moltiplicato per il numero di appartamenti che compongono l’edificio, nel caso in cui sia un condominio. L’importo massimo risulta essere pari a 40.000 euro moltiplica


© QuiFinanza

Leggi l’articolo completo su QuiFinanza

Condividi questo articolo
Exit mobile version