La Circolare n. 13 del 13 giugno dell’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili soggetti a interventi agevolati con Superbonus. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche agli articoli 67 e 68 del TUIR, sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva e sulla decorrenza delle nuove norme.
Esenzione per abitazione principale
Una delle principali novità riguarda l’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze per gli immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita. Questo significa che se un immobile ristrutturato con Superbonus è stato utilizzato come residenza principale per la maggior parte del tempo, la plusvalenza realizzata dalla sua vendita non sarà soggetta a tassazione.
Introduzione della nuova ipotesi di plusvalenza imponibile
L’articolo 1, commi da 64 a 67, disciplina questa nuova fattispecie. In particolare, il comma 64 modifica l’articolo 67 del TUIR, che specifica chiaramente che la tassazione delle plusvalenze si applica anche alle cessioni di immobili su cui sono stati effettuati interventi agevolati entro dieci anni dalla loro conclusione. Tuttavia, questa disposizione non si applica agli immobili acquisiti per successione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla cessione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che questa nuova disciplina riguarda i redditi diversi, a meno che non siano conseguiti nell’esercizio di arti, professioni o attività commerciali. I soggetti interessati includono persone fisiche residenti in Italia, società semplici, enti non commerciali, e persone fisiche, società ed enti non residenti con o senza stabile organizzazione in Italia, quando il reddito è prodotto nel territorio italiano.
Con queste modifiche, il legislatore ha introdotto una nuova categoria di reddito diverso senza alterare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.