(Money.it) In caso decadenza dai benefici del Superbonus, il committente che perde l’agevolazione fiscale come può tutelarsi?
La risposta è semplice: può rivalersi attraverso la copertura assicurativa. Il problema sorge quando il soggetto che ha commesso l’errore non ha una polizza assicurativa in quanto non obbligatoria.
Il comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, istitutivo del Superbonus, prevede l’obbligo per i professionisti che rilasciano attestazioni Superbonus, Sisma bonus e Fotovoltaico di avere una polizza dedicata in modo specifico a questa tipologia di attività, ma quali sono i professionisti obbligati a stipulare la polizza Superbonus? In quali casi il committente non è tutelato dalla polizza assicurativa?
Superbonus, quali professionisti devono avere la polizza assicurativa?
L’articolo 119, comma 14, del decreto legge 34 del 2020 prevede
I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La polizza, come si può notare, copre i danni provocati al committente e al bilancio dello Stato, ciò però non esime il professionista da ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie con importo da euro 2.000 a euro 15.000 per ciasc
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