Spetta una quota del Tfr all’ex coniuge?

Di Redazione FinanzaNews24 2 minuti di lettura
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(Money.it) Il matrimonio fa sorgere alcuni diritti e doveri reciproci tra i coniugi, che talvolta sopravvivono non solo alla separazione ma addirittura il divorzio. È ciò che accade quando vi è il diritto all’assegno divorzile, per esempio, e sullo stesso principio si orienta anche il diritto a ricevere una quota del Tfr dell’ex coniuge.

Quando l’ex coniuge ha diritto a una quota del Tfr

La legge sul divorzio (legge 898/1970) riconosce anche all’ex coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del Tfr, ma soltanto a particolari condizioni. Nel dettaglio, l’ex coniuge può ricevere una parte del Tfr dell’ex divorziato se:

Non si è risposato/a; è titolare dell’assegno divorzile periodico.

Secondo la legge sul divorzio, infatti, il diritto a ricevere una percentuale del Tfr dell’ex marito o dell’ex moglie non ha motivo di esistere se il possibile beneficiario ha contratto nuove nozze e quindi presumibilmente raggiunto una condizione di vita stabile. Allo stesso tempo, il diritto del beneficiario è sottoposto alle medesime condizioni dell’assegno divorzile, perché altrimenti non sarebbe garantita una regolamentazione equa del rapporto patrimoniale.

Si ricorda, infatti, che la determinazione dell’assegno divorzile tiene conto di diversi presupposti, in particolare:

  • Le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e la loro eventuale disparità;
  • le possibilità del coniuge più debole economicamente di provvedere alla propria sussistenza;
  • il contributo dato alla vita familiare e coniugale, non necessariamente di tipo economi

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