Sospensione NASPI: è operativa l’agevolazione covid

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
Wall Street

E’ divenuta operativa l’agevolazione Covid sulla NASpI prevista dal Decreto Sostegni bis. Prevede che, a partire dall’indennità di competenza di giugno 2021, non si applica la riduzione del 3% che in via ordinaria scatta dal quarto mese di fruizione del sussidio di disoccupazione.

Inalterati quindi le somme del sussidio fino alla fine dell’anno , a partire da gennaio 2022 l’istituto di previdenza INPS procede al conguaglio delle somme non decurtate nel corso del 2021.In pratica, l’agevolazione è solo una sospensione della riduzione NASpI e non una sua eliminazione. Gli interessati non devono presentare alcuna domanda per applicare l’agevolazione, fa tutto l’INPS in automatico. Le regole operative sono contenute nella circolare 122/2021.

Quindi niente taglio NASpI da giugno a dicembre. La sospensione della riduzione NASpI è prevista dalle norme anti Covid, in particolare dall’articolo 38 del dl 73/2021, il Sostegni bis. Riguarda le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, sia se il lavoratore è già in NASpI a questa data, sia se ci entra successivamente, entro il 31 dicembre 2021. L’INPS quindi corrisponderà l’importo intero senza applicare la riduzione del 3% come invece previsto  in base alla regole NASpI (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 22/2015). Si riceveranno quindi tre mensilità 2021per le quali sarà erogata una prestazione più alta del consueto. Queste somme saranno poi recuperate con l’assegno di gennaio 2022. Dal quale, di conseguenza, verranno tolte tre riduzione del 3%, corrispondenti alle somme in più che sono state versate in ottobre, novembre e dicembre, e poi l’ulteriore 3% previsto per la mensilità di gennaio. A partire invece da febbraio 2022, la NASpI verrà regolarmente decurtata del 3% al mese.

Questo beneficio si aggiunge a quello previsto per i percettori di NASpI nel primo decreto Sostegni (articolo 16 del dl 41/2021), che ha semplificato il requisito di accesso, sempre limitatamente al 2021, eliminando per quest’anno le trenta giornate di lavoro effettivo svolte nei dodici mesi che hanno preceduto la cessazione del rapporto di lavoro.

 

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