Smart working per una società estera, dove si pagano le tasse?

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Dove viene tassato lo smart working? Nel paese di residenza fiscale dell’azienda per la quale il dipendente lavora o in quello in cui quest’ultimo svolge la sua attività? A questa domanda possiamo dare una risposta rapida e veloce: nel caso in cui l’attività in smart working venga svolta per un datore di lavoro non residente, la tassazione è quella del Paese in cui l’attività lavorativa viene effettivamente svolta dal dipendente. Fatta questa premessa generale, è necessario verificare se sussistano delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due Stati coinvolti.

In più occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare chiarezza sui criteri di collegamento dell’attività lavorativa dipendente con le modalità di svolgimento dello smart working. In linea di principio deve sempre valere l’assunto che il reddito da lavoro dipendente deve essere tassato nel paese dove viene svolta l’attività lavorativa. Ovviamente deve essere anche presa in considerazione la tassazione concorrente dello Stato che ha provveduto ad erogare il reddito. Ma cerchiamo di entrare meglio nel dettaglio.

Smart working: la tassazione nel paese di svolgimento

A spiegare nel dettaglio dove debba essere tassato lo smart working è la risposta all’interpello 626/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, grazie alla quale gli uffici tributari hanno analizzato il caso di una cittadina italiana, regolarmente iscritta all’Aire, che lavora come dipendente per una società lussemburghese. La lavoratrice ha dichiarato di svolgere la propria attività lavorativa per più di 183 giorni in Italia, lavorando in smart working. L’obiettivo della contribuente è quello di comprendere quali siano i suoi obblighi in Italia per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente.

Uno dei punti di partenza per comprendere quali siano i criteri di collegamento tra lo smart working ed i redditi da lavoro dipendente è l’articolo 24, comma 1, lettera c) del TUIR, con il quale vengono considerati prodotti in Italia tutti i redditi da lavoro dipendente che vengono prodotti nel nostro paese.

Questa particolare disposizione, però, non trova applicazione nel caso in cui l’Italia e lo Stato


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