L’Agenzia delle Entrate hanno emesso la Risoluzione n. 14 dell’8 marzo, ammettendo che il sismabonus acquisti spetta anche per le unità immobiliari classificate in categorie catastali “provvisorie”. Questo significa che anche le unità immobiliari in corso di costruzione, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2 o 3, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale.
I dettagli della Risoluzione
La normativa di riferimento è il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Questo prevede che gli interventi antisismici che comportano una riduzione del rischio sismico di una o due classi inferiore siano realizzati nei comuni a rischio sismico 1, 2, e 3.
Il superbonus acquisti è ammesso a condizione che entro il 31 dicembre 2024 siano realizzati e ultimati i lavori strutturali. È possibile fruire dell’agevolazione anche tramite sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, previo rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Importanza della certificazione
La Risoluzione specifica che per poter usufruire del sismabonus acquisti è necessario che siano rilasciate attestazioni comprovanti la riduzione del rischio sismico dell’edificio, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo. Non è rilevante il completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari o se queste siano classificate come “in corso di costruzione” nella categoria catastale.
In passato, le Entrate avevano adottato una posizione diversa, richiedendo il completamento totale dei lavori per poter usufruire dell’agevolazione. Con la Risoluzione n. 14, però, viene chiarito che è sufficiente il completamento dei lavori strutturali e il collaudo dell’edificio.