(Money.it) Come è noto, i rapporti di lavoro subordinato trovano la loro origine nel contratto individuale che il neo-assunto firma con l’azienda o il datore di lavoro. Talvolta però le esigenze di chi assume possono cambiare nel corso del tempo e può succedere che il datore proponga al dipendente di collaborare con lui per lo svolgimento di altre mansioni, diverse da quelle per cui il lavoratore era stato inserito originariamente in organico.
Ebbene, in casi come questo, l’azienda non intende aggiungere altre ore al contratto di lavoro in essere, oppure dare spazio al cosiddetto lavoro straordinario o supplementare. L’intenzione è un’altra e differente: si tratta tipicamente delle situazioni in cui è in ballo la stipula di un nuovo contratto di lavoro autonomo o parasubordinato. La situazione vedrebbe dunque l’azienda nella doppia veste di datrice di lavoro e committente. Ma si tratta anche di quei casi in cui ci si interroghi sull’ammissibilità di un doppio contratto di lavoro subordinato con lo stesso datore.
Ecco perché, nel corso di questo articolo, vedremo se queste ipotesi sono effettivamente possibili e dunque legali o, se invece, vi sono limiti alla firma di due contratti di lavoro diversi con la stessa azienda allo stesso tempo. I dettagli.
Due contratti di lavoro diversi con la stessa azienda: si può fare? Il caso del lavoro autonomo
Rispondiamo subito al quesito che ci siamo posti. La legge non vieta a priori la possibilità di un doppio contratto di lavoro, tuttavia l’ipotesi è consentita alle parti a precise condizioni, che ora – in sintesi – esporremo:
- i due contratti debbono rispondere ad esigenze distinte del datore di lavoro, che rendono dunque indispensabile due firme diverse su due testi diversi;
- le modalità di svolgimento dell’attività, a loro volta, debbono essere diverse.
Qualora le dette condizioni non siano rispettate, il contratto autonomo o il contratto di collaborazione di fatto si trasforma in contratto di lavoro subordinato, perché viene ’assorbito’ dal primo contratto di lavoro dipendente. Negli anni giurisprudenza e Ministero del Lavoro hanno espresso proprio questo orientamento, togliendo ogni dubbio sulla possibilità dei due contratti con lo stesso datore.
Pertanto se il proprio datore di lavoro ha indicato al dipendente un’attività nuova ma non direttamente correlata al rapporto di lavoro subordinato già esistente, ed anzi da esercitarsi con un livello di autonomia
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