In ritardo sul pagamento del F24? C’è un modo per rimediare? Si, non esiste la tolleranza ma il ravvedimento operoso
Sui normali versamenti con F24 non si applica finestra di tolleranza, ma le regole del ravvedimento operoso. Con il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale) e nei termini stabiliti.
Una possibilità di ravvedimento sprint é quella di pagare entro 15 giorni dalla scadenza, con sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo. La sanzione resta ridotta, rispetto a quella ordinaria, anche per ritardi più lunghi, ma la percentuale si alza a seconda del ritardo. Il termine di tolleranza di 5 giorni a cui lei fa riferimento è previsto per esempio per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), ma nei termini ordinari di scadenza (ossia, non si applicano all’attuale rinvio disposto per emergenza Covid dal recente Ristori Quater).C’è infine un termine ordinario di tolleranza per le rateazioni delle cartelle esattoriali, che è di 7 giorni, in base a quanto previsto dall’articolo 15-ter del DPR 602/1973.
Esistono anche altre diverse tipologie di ravvedimento operoso a seconda dell’intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l’importo delle sanzioni da pagare (che comunque restano ridotte, rispetto al 30% standard):ravvedimento breve: da 15 a 30 giorni di ritardo, sanzione 3%;
ravvedimento lungo: da 30 giorni a un anno di ritardo, sanzione 3,75%.
In tutti i casi, oltre all’imposta e alla sanzione, sono dovuti gli interessi di mora, dal primo gennaio 2014 ridotto all’1%.
Se si utilizza il ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.
Il pagamento si effettua:
tramite Modello F24 se si regolarizzano imposte dirette sui redditi (IRPEF, IRES), imposte sostitutive, IRAP e IVA;
tramite Modello F23 per imposta di registro e tributi indiretti;
con Modello 24 Elide per l’imposta di registro sui contratti di locazione.
I codici tributo da inserire nei modelli sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrare, questi vanno inseriti negli spazi loro assegnati.