(Money.it) Se la moglie smette di cucinare e fare il bucato rischia l’addebito della separazione, questo è quello che ha stabilito una recente sentenza della Corte di cassazione, ma, come si può ben immaginare, la questione è ben più ampia di così. Non a caso, i giudici hanno rimesso la questione alla pronuncia in sede di rinvio, anche se nel frattempo hanno ammesso la possibilità di accogliere il ricorso del marito.
Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto la separazione con addebito a carico della moglie, la quale – dopo aver cambiato fede religiosa – ha smesso completamente di contribuire nella vita familiare. Nello specifico, la donna ha smesso di occuparsi del ménage familiare, abbandonando le faccende domestiche come cucinare e fare il bucato, adottando un atteggiamento assente nei confronti del marito.
I giudici della Cassazione hanno ritenuto mancassero alcuni elementi essenziali per poter procedere con una sentenza definitiva, ma hanno comunque confermato il possibile addebito della separazione, che era invece stato negato dal tribunale di primo grado. Vediamo cosa dice davvero la sentenza in oggetto.
Separazione con addebito se la moglie smette di cucinare e fare il bucato, la Cassazione
L’ordinanza n. 19502/2023 della Corte di cassazione riconosce il possibile addebito della separazione a carico della moglie del ricorrente. La richiesta si basa sulla conversione di fede della donna, in seguito alla quale ha smesso di occuparsi delle faccende domestiche. In particolare, secondo le testimonianze, la moglie ha smesso di cucinare e fare il bucato, in conseguenza del tempo passato al computer e nella congregazione religiosa.
In sé e per sé, la fede religiosa non può essere causa dell’addebito della separazione. L’articolo 19 della Costituzione italiana tutela, infatti, la libertà di fede religiosa. Possono, tuttavia, causare un addebito della separazione eventuali comportamenti incompatibili con la vita coniugale, anche se sorti per motivi di tipo religioso.
Nello specifico, la Cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità della r
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