Semplificazioni per le energie rinnovabili: cosa accade all’idrogeno verde?

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Wall Street

Il Decreto PNRR 3 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è prossimo alla presentazione alle Camere per la sua conversione in legge. Il testo contiene una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui un capitolo specificamente dedicato alle semplificazioni per le energie rinnovabili, come gli impianti eolici a terra e in mare, nonché quelli agrivoltaici.

Il Decreto interviene anche sul settore dell’idrogeno verde o rinnovabile, che in Italia sta pianificando il proprio contributo alla transizione ecologica.

Cosa è l’idrogeno verde?

L’idrogeno verde è un tipo di idrogeno prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua utilizzando fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare o eolica. Questo processo di produzione dell’idrogeno è sostenibile e a zero emissioni di carbonio, poiché non genera emissioni di gas serra durante la produzione.

L’idrogeno verde può essere utilizzato come fonte di energia pulita in diversi settori, come ad esempio nei trasporti, nell’industria, nell’edilizia e nella produzione di energia elettrica.

Tuttavia, la produzione di idrogeno verde è ancora relativamente costosa e richiede tecnologie all’avanguardia per essere resa efficiente su larga scala. Ci sono anche sfide da affrontare per quanto riguarda lo stoccaggio e la distribuzione di questo gas. Tuttavia, l’interesse per l’idrogeno verde sta crescendo in tutto il mondo come parte della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Cosa dice il provvedimento?

Infatti, il provvedimento modifica alcune prescrizioni del Testo Unico dell’Ambiente, in particolare l’articolo 8 riguardante la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS.

Con lo scopo di semplificare lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia, il decreto aggiunge “i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde o rinnovabile” a quelli prioritari per le procedure di valutazione ambientale di competenza statale, attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Inoltre, introduce nell’allegato II alla parte seconda del Testo Unico il seguente periodo:

“6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde o rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde o rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”.

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