Sconto IMU del 50%: quando possono richiederlo genitori e figli

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi cartelle

(QuiFinanza.it) Quali sono le condizioni per vedersi riconosciuto lo sconto IMU del 50% in caso di immobile di proprietà dei genitori ma dato in uso ai figli? La legge lo prevede, ma non indistintamente per tutti i contribuenti e in tutti i casi.

Vediamo insieme allora cosa dice la normativa.

Quando si paga l’IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI: qui i casi di estensione), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ma è fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste ultime province, infatti, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI).

Quando non si paga l’IMU

L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. Quindi è esclusa nel caso di appartamenti, case e immobili in generale che coincidono con l’abitazione principale del contribuente, esclusi i casi in cui si tratta di categorie “di lusso”, ovvero A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per abitazione principale esente IMU si intende invece l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22

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