La competenza territoriale del giudice tributario in casi di riscossione coattiva dei tributi locali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un tema di grande rilevanza per i contribuenti. In particolare, quando l’ente impositore locale si trova in una differente circoscrizione territoriale dall’Agente della riscossione, sorge la questione di quale sia il giudice competente.
Secondo il comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo. Tuttavia, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 3.3.2016 ha sollevato dubbi sulla corretta interpretazione di questa norma.
Le conclusioni della Corte Costituzionale
Nella sentenza sopracitata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla competenza territoriale del giudice tributario. La Consulta ha evidenziato che il conferire competenza alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella circoscrizione dell’Agente della riscossione, anziché nell’ambito della sede dell’ente impositore locale, potrebbe costituire un ostacolo per i contribuenti nell’esercizio del loro diritto di difesa.
Le implicazioni pratiche per i contribuenti
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche per i contribuenti che intendono contestare atti di riscossione coattiva dei tributi locali emessi da ADE-R. In particolare, potrebbe consentire di optare per il giudice tributario della circoscrizione dell’ente impositore locale, anziché essere vincolati alla sede dell’Agente della riscossione.