Il risarcimento del danno consistente nella perdita di reddito di lavoro dipendente svolge una funzione sostitutiva del mancato guadagno del lavoratore e, pertanto, deve essere assoggettato a tassazione separata. Questo è quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 130/2024, dove si è espressa sull’indennità risarcitoria che una società è stata condannata a versare a un’ex dipendente per l’accertata illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro.
La normativa sui contratti di somministrazione
L’articolo 31, comma 2, del Jobs Act stabilisce che il numero dei lavoratori assunti con contratti a termine o di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato presenti presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti.
L’articolo 38 prevede che, in caso di superamento di questo limite, il lavoratore possa richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione. Inoltre, l’articolo 39 stabilisce che il giudice, accogliendo tale richiesta, può condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione, a titolo di risarcimento per il pregiudizio subito.
La questione fiscale è stata sollevata da una società condannata dal tribunale al pagamento di un’indennità risarcitoria a un’ex dipendente. La società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se tale somma dovesse essere soggetta a tassazione ordinaria, separata o se fosse esente da imposte.
L’Agenzia ha risposto che l’indennizzo percepito per la mancata percezione di redditi da lavoro deve essere considerato come un reddito sostitutivo. Questo tipo di risarcimento è da ricomprendere nel reddito complessivo del soggetto percipiente e soggetto a tassazione. Al contrario, i risarcimenti per danno emergente, che indennizzano le perdite effettive subite dal patrimonio, sono esenti da tassazione.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Chiarita la distinzione tra lucro cessante (perdita di guadagno) e danno emergente (perdita patrimoniale), l’Agenzia ha confermato che l’indennità risarcitoria corrisposta dalla società è qualificabile come risarcimento per perdita di redditi da lavoro dipendente. Queste somme, pertanto, devono essere trattate come redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, in conformità all’articolo 6, comma 2, del TUIR.
Di conseguenza, l’indennità risarcitoria è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR. Tale norma prevede che l’imposta si applichi separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti.