Cambiano i tariffari dei rimborsi chilometrici e dei fringe benefit riferiti ai veicoli ad uso promiscuo
Le tabelle ACI 2022 per il rimborso chilometrico ai lavoratori e il calcolo da riferirsi ai veicoli ad uso promiscuo (articolo 164, comma 1 del Tuir), sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021.
Le nuove Tabelle nazionali 2022 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI in base all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Per i rimborsi occorre fare attenzione ai dettagli: marca, alimentazione e categoria. Le tariffe sono approvate ogni anno entro il 30 novembre e pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
Nel 2022 si sono ben 12 categorie di Tabelle ACI:
Autoveicoli a benzina in produzione
Autoveicoli a gasolio in produzione
Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano in produzione
Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione
Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
Autoveicoli a benzina fuori produzione
Autoveicoli a gasolio fuori produzione
Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione
Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione
Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione
Motoveicoli
Autocaravan
Per ogni auro è indicato il costo al chilometro e il valore del fringe benefit per l’anno 2022. Per calcolare i rimborsi chilometrici per dipendenti e collaboratori che utilizzano la propria auto per svolgere attività di lavoro si può accedere a questo servizio online della stessa ACI: basta inserire il valore del modello di veicolo dell’auto e poi occorre consultare le nuove tabelle 2022 e moltiplicarlo per i chilometri percorsi. Il risultato finale sarà quello del rimborso dovuto.
Le nuove tabelle premiano le auto che inquinano meno e che emettono quindi meno CO2:
– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km
– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km