L’INPS offre assistenza fiscale a coloro che lo abbiano indicato come sostituto di imposta nel modello 730 e provvede a effettuare le operazioni di conguaglio IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi di prestazioni esenti da imposta o cessata prima di aprile.
I contribuenti possono verificare quanto dalla dichiarazione attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” disponibile sul sito web o tramite app INPS Mobile.
Il servizio online consente la consultazione dei rimborsi fiscali da modello 730 che l’INPS riceve dall’Agenzia delle Entrate e che versa al contribuente (ma solo nei casi in cui, come detto, nella dichiarazione dei redditi abbia indicato l’Istituto come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli, se nel corrente anno il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF, come ad esempio una pensione di vecchiaia e reversibilità oppure la NASpI. Per l’Anno 2021 la scadenza per presentare il modello 730 è fissata al 30 settembre, inoltre l’INPS riceve le informazioni su trattenute e rimborsi da effettuare esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate.
Attraverso il servizio, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione per l’accesso ai servizi online dell’INPS (PIN, SPID, CIE e CNS) è possibile consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS dellerisultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsiindicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Il servizio è utile per avere riscontro della corrispondenza tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione 730/4 del modello 730 in possesso del contribuente ed i conguagli effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento. Nel caso in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovasse nell’impossibilità di completare i conguagli previsti (ad esempio per la cessazione della prestazione o incapienza dei pagamenti spettanti) invierà apposita comunicazione agli interessati indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l’invito a provvedere al versamento degli eventuali importi a debito tramite modello F24.