La recente bozza di decreto legislativo introduce significative modifiche alle sanzioni per le violazioni commesse in materia di sostituto d’imposta, riducendo l’aspetto punitivo delle stesse ei n particolare, la dichiarazione annuale omessa vedrà una sanzione amministrativa del 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro, un cambiamento rispetto alla precedente normativa che prevedeva una percentuale variabile dal 120% al 240%.
Se le ritenute relative ai compensi, agli interessi e alle altre somme sono state interamente versate, anche se non dichiarate, si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro ed è prevista inoltre una modalità di regolarizzazione per un importo del 75% se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento.
Dichiarazione infedele e documentazione falsa
La riforma prevede anche modifiche per la dichiarazione infedele. Se dai controlli emerge un ammontare di compensi, interessi e altre somme inferiori a quanto accertato, la sanzione è fissata al 70% della maggiore ritenuta dovuta, con un minimo di 250 euro, mentre è ridotta al 50% se il trasgressore presenta una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dalla legge, purché prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Nel caso di utilizzo di fatture o documentazione falsa, si passa dal 105% al 140% della ritenuta dovuta.
Un’ulteriore novità riguarda la riduzione, secondo cui, fFatta eccezione per le violazioni gravi, la sanzione del 70% è ridotta di un terzo se l’ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute complessive non versate e comunque di importo inferiore a 30.000 euro.
Le modifiche riguardano anche l’omessa indicazione dei percipienti nel Modello 770, con una sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato. Rimane invariato il regime sanzionatorio per la rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento con società non residenti, con sanzioni del 70% in caso di mancata consegna della documentazione richiesta.
Infine, le sanzioni per le certificazioni rilasciate in modo errato o tardivo restano sostanzialmente invariate, con penalità che variano da 33,33 euro a 100 euro per certificazione, a seconda della tempestività della correzione.