Riforma della volontaria giurisdizione: nuovo ruolo affidato al notaio

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
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(Money.it) Parte in anticipo la riforma della volontaria giurisdizione: dal prossimo 28 febbraio, alla competenza del giudice si affianca il ruolo del notaio per autorizzazioni su atti di minori, interdetti e beni ereditari.

La portata innovativa della riforma della volontaria giurisdizione da parte del legislatore è interessante perché accanto al magistrato ora anche il notaio potrà fornire l’autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia. Altrettanto vale quando la stipula riguarda beni ereditari.

Per la prima volta, introducendo una competenza concorrente, si viene di fatto a creare un doppio binario, che rimette alle parti interessate la possibilità di scegliere se presentare la richiesta di autorizzazione all’autorità giudiziaria oppure al notaio rogante.

Questo significa in sostanza che, se le parti si sono rivolte al notaio per la stipula di una vendita, una donazione, un mutuo in cui è interessato un minore o comunque un soggetto limitatamente capace, allo stesso ci si può rivolgere affinché questi, senza che ci sia più bisogno di rivolgersi al giudice, possa esprimersi sulla relativa autorizzazione, che è sempre indispensabile prima di poter stipulare l’atto.

Cosa si intende per volontaria giurisdizione?

La volontaria giurisdizione è un’area del diritto che riguarda la risoluzione di controversie o questioni che le parti coinvolte decidono di chiarire in modo volontario, senza la necessità di un processo giudiziario formale.

Questo tipo di giurisdizione, a differenza dei procedimenti civili contenziosi, non persegue la risoluzione di una disputa fra le parti, ma il compimento di tutte quelle attività necessarie alla gestione di un negozio giuridico o di un affare privato per la cui conclusione è necessario l’intervento di un terzo, ovvero il giudice, che è estraneo ed imparziale e collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico.

Questo avviene nei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedere autonomamente, come ad esempio:

  • l’integrazione della capacità delle persone incapaci (l’autorizzazione alla vendita di un immobile intestato o cointestato ad un minore);
  • la nomina di amministratori di sostegno per tutti coloro che, per età o condizioni fisiche, non sono in grado da soli di tutelare i propri interessi;
  • l’omologazione di atti societari per le attività commerciali;
  • le separazioni consensuali.

In pratica, le parti coinvolte in una controversia si rivolgono a un giudice terzo, che agisce come un arbitro neutrale, per trovare una soluzione alla questione in gioco.

Ambiti di applicazione della volontaria giurisdizione

A differenza di altri sistemi di diritto, il legislatore italiano non ha mai introdotto un’elencazione puntuale delle materie e degli ambiti di applicazione di questi tipi di procedimento. Possiamo però affermare che la volontaria giurisdizione è utilizzata in molte aree del diritto e i casi più frequenti in cui viene applicata includono:

  • Diritto di famiglia: per chiarire questioni relative al divorzio, alla separazione legale, alla custodia dei figli, alla divisione dei beni coniugali e ai contratti matrimoniali;
  • Diritto delle successioni: per risolvere questioni relative all’eredità, alla successione, alla division

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