Il regime forfettario è un’agevolazione fiscale che consente ai liberi professionisti e ai titolari di partita IVA di pagare un’imposta sostitutiva invece di un’imposta sul reddito.
Ci sono alcune cause di esclusione dal regime forfettario.
La legge di bilancio 2023 introduce nuove modalità di fuoriuscita dal forfettario in base al superamento dei limiti di ricavi e compensi. Se si supera il limite di 85.000€ ma non si supera il limite di 100.000€, si può rimanere nel regime forfettario nell’anno corrente, versando l’imposta sostitutiva prevista. L’anno successivo, invece, non sarà possibile aderire al regime forfettario, ma si dovrà adottare il regime ordinario. Se si supera la soglia dei 100.000€, invece, si esce immediatamente dal regime forfettario e si deve applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.
Si potrà rientrare nel regime agevolato dopo due anni se si rispettano i requisiti prescritti.
Inoltre, non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito, i soggetti non residenti in Italia, tranne che se risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari, oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, e le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti delle loro controllate o collegate.