Regime contributivo per calcolo della pensione, come funziona e chi riguarda

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura
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(Money.it) Dal 1° gennaio 1996, per effetto della riforma Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335) sono cambiate le regole per il calcolo della pensione con l’introduzione del cosiddetto regime – o sistema – contributivo.

Troppo premiante il sistema retributivo utilizzato fino ad allora, in quanto tendeva a valorizzare perlopiù gli ultimi anni di lavoro trascurando così lo storico contributivo del lavoratore. Un sistema che stava diventando insostenibile per lo Stato – in quanto era possibile che un pensionato percepisse più di quanto effettivamente versato in carriera – e per questo motivo si è deciso di cambiare e di passare a un regime più verosimile.

Con il sistema contributivo, che si applica quindi a partire dal 1° gennaio 1996 (e in alcuni casi dal 1° gennaio 2012) si tiene conto infatti dei soli contributi versati, i quali vengono trasformati in pensione applicando un coefficiente tanto più vantaggioso quanto più si ritarda l’accesso alle pensione.

I coefficienti di trasformazione vengono rivisti ogni due anni (l’ultimo aggiornamento risale al 1° gennaio 2023), quindi ogni biennio cambiano anche le regole per il calcolo della pensione per la quota riferita al contributivo.

Ma con l’introduzione del sistema contributivo non sono cambiate solamente le regole per il calcolo dell’assegno: a seconda del regime di appartenenza – ossia se ci sono contributi versati prima del 1° gennaio 1996 – cambiano infatti anche i criteri per l’accesso alla pensione. Per i contributivi puri – quindi per chi ha un’anzianità assicurativa successiva al 1° gennaio 1996 – si applicano infatti delle regole differenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata; questi, inoltre, sono esclusi da alcune agevolazioni, come ad esempio dalle tre Deroghe Amato, da Quota 41 e dall’integrazione al trattamento minimo della pensione.

A tal proposito, ecco una guida su come funziona il sistema contributivo, sia per quanto riguarda il calcolo che per le regole del collocamento in quiescenza.

Cos’è il sistema contributivo

È la legge 335/1995 – la cosiddetta Legge Dini – ad attuare la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che introduce il calcolo contributivo della pensione, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La transizione al modello contributivo è stata poi completata con l’entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la cosiddetta riforma Fornero. Questo sistema ha esteso l’applicazione del regime contributivo anche a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con l’applicazione di un calcolo “pro rata”.

Riassumendo, oggi sono interamente nel regime contributivo coloro che hanno un’anzianità assicurativa successiva al 1° gennaio 1996. Chi può vantare contributi anche nel periodo precedente rientra invece nel sistema misto, così suddiviso:

  • regime retributivo per la parte antecedente al 1° gennaio 1996;
  • regime contributivo per la parte successiva al 1° gennaio 1996.

Piccola differenza per coloro che invece alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contributi. Per questi il retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011, con il contributivo che dunque subentra dal 1° gennaio 2012.

Come anticipato, questo è un sistema che garantisce sostenibilità alla spesa pensionistica, in quanto vengono previste regole più severe per andare in pensione, così come un calcolo più svantaggioso dell’assegno.

Andare in pensione con il regime contributivo

Coloro che rientrano interamente nel regime contributivo della pensioni, quindi chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e non può vantare contributi nel periodo antecedente, possono accedere alla pensione secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero. Nel dettaglio, le opzioni a loro disposizione sono:

  • pensione di vecchiaia: oltre ai 67 anni di età e ai 20 anni di contributi richiesti per la generalità dei lavoratori, i contributivi puri devono anche soddisfare un requisito economico, ossia l’importo della pensione maturata non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • pensione anticipata: per i contributivi puri valgono le stesse regole previste per gli altri lavoratori. Serve dunque aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), o 41 anni e 10 mesi di contr

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