Con il Decreto Ministeriale del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio, si riattiva lo strumento del Redditometro per la determinazione sintetica dei redditi, un decreto che si applica ai redditi a partire dall’anno d’imposta 2016, con effetti pratici dal 2018 e la riattivazione segue la sospensione disposta nel 2018.
Controlli sui redditi maggiorati
Il nuovo decreto identifica il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva. In base all’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, questo contenuto serve a determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche.
Gli elementi considerati includono:
- Le spese sostenute dal contribuente.
- La propensione al risparmio, determinata anche attraverso l’archivio dei rapporti finanziari.
La tabella A del decreto elenca le informazioni utilizzabili per identificare gli elementi di capacità contributiva presenti negli archivi dell’amministrazione finanziaria. Inoltre, identifica categorie di beni e servizi per i quali non si dispone dell’ammontare effettivo delle spese, applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso.
Le spese sono distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente. Queste vengono desunte dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie, condotta su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali del Paese.
Determinazione delle Spese
La determinazione delle spese può avvenire anche attraverso studi e analisi socio-economiche di settore. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva tiene conto della quota di risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.
In assenza di dati specifici, per determinare il reddito complessivo si considera l’ammontare individuato dall’ISTAT come spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Questa soglia varia in base alla dimensione e alla composizione della famiglia, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza.
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare anche altri elementi di capacità contributiva oltre a quelli riportati nella tabella A, se disponibili. Tuttavia, le spese risultanti dalle informazioni in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente prevalgono su quelle calcolate induttivamente.
Imputazione delle spese
Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili, sulla base dei dati disponibili o delle informazioni in anagrafe tributaria. Sono considerate sostenute anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Non sono imputabili alla persona fisica le spese relative esclusivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, a patto che tale circostanza sia adeguatamente documentata.