Reddito di cittadinanza e contributo per l’autoimprenditorialità

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Wall Street

Supplemento fino a € 4680 per i lavoratori autonomi titolari di reddito di cittadinanza: il modello può essere compilato su sito INPS

Bonus aggiuntivo per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza  ma che vogliono avviare un’attività (ditta individuale, ditta individuale o società cooperativa) entro i primi dodici mesi di utilizzo: fino a 6 mesi, l’importo massimo è di 780 euro al mese, è possibile utilizzo in una soluzione (fino a complessivi 4680 euro) destinata al lavoro autonomo. Maggiori informazioni sono presenti  nel  Messaggio n. 3212 dell’INPS del 24 settembre, che contiene le istruzioni per la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dal D.Lgs. 4/2019 (articolo 8, comma 4), modificato dalla Legge 26/2019.

La domanda può essere presentata mediante la compilazione del  telematico “RdC-Com Esteso”, utilizzando:

sito INPS (www.inps.it) con PIN (valido fino al 30 settembre 2021), SPID, CNS (Ente Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’Identità Elettronica);
Istituzioni come il  patronato (ex Legge 152/2001);
Centri di Assistenza Fiscale (CAF, di cui all’art. 32 D.Lgs 241/1997).

Possono  richiedere ulteriori vantaggi le persone che si trovano in una di queste situazioni:

  • di far parte di un nucleo familiare che usufruisce degli attuali sostegni di Rdc (articolo 1, comma 1, lettera a);
  • che entro i primi dodici mesi dalla fruizione di Rdc abbiano iniziato un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa con prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b);
  • che, nei dodici mesi precedenti la domanda, non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa con prestazione di attività ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio (art. 1, comma 1, lett. c);
  • non siano componenti di nuclei familiari che abbiano già usufruito del beneficio  integrativo (art. 1, comma 1, lett. d).

Secondo il Provvedimento Attuativo, per usufruire dell’incentivo è necessario presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, utilizzando il corrispondente modulo COM esteso allegato all’ordinanza. Se il messaggio di avvio dell’impresa è già stato inviato, deve essere inviata all’INPS una richiesta di incentivazione secondo il modello specificato, che verrà poi versata in un’unica soluzione entro due mesi sul conto (IBAN) indicato nella domanda o tramite bonifico domiciliato.

Il bonus verrà annullato se l’attività non resta aperta per almeno 12 mesi.

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