Redditi esteri: ecco le istruzioni per il credito d’imposta in dichiarazione

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione dei redditi - Photo credit: freepik

Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è rivolto ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi in un paese estero, sui quali sono state pagate imposte definitive a partire dal 2023. Questo beneficio può essere richiesto indipendentemente dall’anno in cui i redditi sono stati percepiti, a condizione che le imposte estere non siano rimborsabili.

Il decreto legislativo 147/2015 ha ampliato l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 165 del TUIR, estendendo il credito d’imposta a tutti i contribuenti residenti, indipendentemente dalla tipologia di reddito estero. Il comma 5 dell’articolo 165 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero viene incluso nel reddito complessivo nazionale, anche se le imposte estere non sono ancora state pagate in modo definitivo, purché il pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Il comma 6 introduce il meccanismo del “carry back” e “carry forward”, permettendo di riportare l’eccedenza di imposta italiana ed estera per un massimo di sedici anni, nel caso in cui il credito non possa essere utilizzato nel periodo d’imposta in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

Istruzioni per la dichiarazione 2024

Per l’anno di imposta 2023, i contribuenti possono richiedere il credito d’imposta attraverso il modello 730/2024 o il modello Redditi PF 2024. Nel modello 730/2024, il credito d’imposta è fruibile compilando il rigo G4, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Coloro che desiderano utilizzare le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 165 del TUIR devono invece utilizzare il modello Redditi PF 2024, compilando il quadro CE nel Fascicolo 3.

Per poter richiedere il credito d’imposta, è necessario che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia e che le imposte pagate all’estero siano di natura definitiva e relative al reddito. Le imposte estere ammesse in detrazione sono quelle oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero, nonché altre imposte estere sul reddito.

Documentazione necessaria

Per beneficiare del credito d’imposta, i contribuenti devono conservare i seguenti documenti:

  • Prospetto dettagliato per ogni paese estero, con l’indicazione dei redditi prodotti, delle imposte pagate in via definitiva e della misura del credito spettante.
  • Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel paese estero, se prevista.
  • Ricevuta del versamento delle imposte pagate all’estero.
  • Eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi esteri.
  • Eventuale richiesta di rimborso, se non inclusa nella dichiarazione.

Se la dichiarazione dei redditi non è prevista nel paese estero, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’esenzione dalla dichiarazione dei redditi, mantenendo comunque la ricevuta del pagamento delle imposte estere.

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