Reato di aggiotaggio comune, bancario e societario: quali differenze?

Di Redazione FinanzaNews24 2 minuti di lettura

(BorsaeFinanza.it) Nel tristemente famoso scandalo dei derivati del Monte dei Paschi di Siena, i due manager Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione e al pagamento di una multa di 2,5 milioni di euro ciascuno per false comunicazioni sociali e aggiotaggio. Ma qual è la differenza (e quindi la pena prevista) tra aggiotaggio comune, bancario e societario?

Cos’è l’aggiotaggio comune

L’aggiotaggio è la manipolazione informativa del mercato: come recita l’articolo 501 del Codice penale sul “rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”

chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

L’aggiotaggio comune è quello specificato dal Codice penale: con questo termine si intende l’alterazione speculativa del mercato tramite la diffusione di notizie “false, esagerate o tendenziose” (in questo caso si parla di aggiotaggio informativo) e l’utilizzo di trucchi e stratagemmi (ma anche di mezzi di per sé leciti, purché usati in modo fraudolento) per favorire un aumento o una diminuzione dei prezzi. In questo secondo


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