Quota 103: una nuova opzione per andare in pensione con 41 anni di contributi

Di Alessio Perini 3 minuti di lettura
L’aliquota di rivalutazione si applica all’intero importo della pensione

La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova forma di pensione anticipata, chiamata “Quota 103”, che sostituisce la precedente “Quota 102”. Questa nuova opzione consente ai lavoratori di accedere alla pensione anticipata sulla base di due requisiti minimi: 41 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 62 anni, che insieme sommano al valore di 103.

Come avviene per le pensioni “Quota 100” e “Quota 102”, il diritto alla pensione “Quota 103” acquisito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in date successive.

La nuova opzione pensionistica è destinata a tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, inclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Tuttavia, non si applica ai militari delle Forze Armate, alle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, così come ai liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.

Le pensioni “Quota 103” prevedono il meccanismo delle “finestre pensionistiche”, ovvero un regime di decorrenza differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti. La finestra mobile è diversificata in base alla natura giuridica privata o pubblica del datore di lavoro di ultima iscrizione.

I lavoratori del settore privato possono accedere alla pensione “Quota 103” dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, con la prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro che già soddisfano i requisiti al 31 dicembre 2022.

Per i dipendenti del settore pubblico, la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con la prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per i diritti maturati entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM continuano a beneficiare della finestra unica, fissata rispettivamente al 1° settembre 2023 e al 1° novembre 2023.

Il nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.818,7).

Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata a 67 anni di età).

Come già previsto per le pensioni “Quota 100” e “Quota 102″, anche la pensione anticipata “Quota 103” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Tuttavia, i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale sono cumulabili nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.

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