(Money.it) Le ferie non godute possono essere pagate, ma esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente da quella che è la ragione). Questo significa che in costanza di rapporto di lavoro il datore e il dipendente non possono accordarsi per il pagamento delle ferie residue.
Il diritto alle ferie, infatti, è irrinunciabile tanto da essere tutelato dalla stessa Costituzione, dove all’articolo 36 si legge che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Tuttavia, il lasso di tempo entro cui godere delle ferie maturate è molto ampio e può quindi accadere che alla fine del rapporto di lavoro il dipendente abbia ancora qualche giorno residuo. In tal caso il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica visto che i giorni non goduti si trasformano in retribuzione e vengono pagati insieme alle altre competenze di fine rapporto.
A tal proposito, facciamo chiarezza su quando (e quanto) spetta per l’indennità sostitutiva delle ferie in questa guida dedicata.
Quando vengono pagate le ferie non godute
Le ferie sono un diritto inviolabile del lavoratore, tant’è che è tutelato dalla stessa Costituzione (nell’articolo 36). Per questo motivo il mancato godimento delle ferie dà diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva – di natura retributiva – al lavoratore.
Questo però avviene solamente quando per l’impresa diviene impossibile consentire la loro fruizione, ovvero alla scadenza del contratto. Ricordiamo, infatti, che non esiste una scadenza oltre cui le ferie non godute si perdono e quindi devono essere pagate: una volta maturate, queste restano a disposizione del dipendente che ne può fruire a seconda delle necessità (tenendo c
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