AGI – La reperibilità “costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire il proprio tempo libero”. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Ue pronunciandosi sul caso di un tecnico per le trasmissioni che operava in una zona montuosa in Slovenia e di un pompiere tedesco (che in reperibilità doveva poter raggiungere i confini della città in venti minuti con tenuta e veicolo di servizio).
“Non sono rilevanti le difficoltà organizzative che un periodo di guardia o prontezza può determinare per il lavoratore e che s
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