Quali obblighi ha la banca nei confronti del correntista?

Di Redazione FinanzaNews24 6 minuti di lettura
Finanza ed economia

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Il TUB (Testo Unico Bancario), introdotto con il Decreto legislativo n. 385 dell’1 settembre 1993 in accoglimento della Direttiva 1989/646/CEE, è il testo di riferimento delle leggi in materia bancaria e creditizia. La raccolta stabilisce l’insieme di norme relative alle autorità creditizie e alle banche, ai poteri di vigilanza e alle operazioni di credito, incluse le monete elettroniche. Il Titolo IV è dedicato nello specifico alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e definisce quali obblighi ha la banca nei confronti del correntista.

Quali obblighi ha la banca nei confronti del correntista?

L’articolo 116 del TUB fa luce sul criterio della pubblicità: tramite il foglio informativo presentato in forma scritta, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a rendere note in modo chiaro ai clienti le condizioni del conto corrente postale o bancario (dalle clausole di diritto di recesso a quelle di chiusura), i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni, ai servizi e ai prodotti offerti, inclusi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, va pubblicizzato il tasso effettivo globale medio.

Chiarezza delle condizioni contrattuali, buona fede e correttezza sono i tre pilastri su cui deve fondarsi il rapporto tra banca e cliente. Il foglio informativo e una copia scritta del contratto devono essere necessariamente consegnati al correntista nel momento in cui apre un conto corrente. “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, recita l’articolo 117 del TUB.

Le responsabilità principali di una banca nei confronti del correntista sono quindi l’obbligo di informazione e la consegna della documentazione contrattuale scritta: il documento di sintesi, il contratto e i fogli informativi.

Prima dell’apertura di un conto, come indicato dalla Banca d’Italia per aumentare la trasparenza e favorire una scelta consapevole, l’istituto di credito ha l’obbligo di comunicare l’ISC, ovvero l’indicatore sintetico di costo del conto corrente. Si tratta di un segnalatore che indica il costo complessivo di un conto in base a sei parametri di cliente tipo: giovani, famiglie con bassa, media ed elevata operatività, pensionati con bassa e media operatività. Il valore dell’ISC si ottiene sommando i costi annuali del conto (fissi e variabili) modellati su questi sei profili tipo.

Bankitalia precisa che nella fase pre-contrattuale la consegna dei documenti deve avvenire entro tempi congrui rispetto alla richiesta del cliente. Nel caso di inosservanza di quanto scritto, il contratto è nullo. L’istituto è tenuto a garantire un numero minimo di operazioni a zero spese a fronte di un canone fisso annuale, non può applicare condizioni diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle che sono state promosse e commercializzate, non può opporsi alla chiusura del conto (anche se è in rosso) e non può applicare commissioni di alcun tipo.

Dal canto suo, il correntista deve sempre pagare il debito accumulato e gli eventuali costi residui di gestione, ma ha diritto di annullare il contratto di conto corrente e cambiare banca in modo gratuito. In tal caso, è tenuto a comunicare la propria scelta all’istituto online oppure di persona nella filiale dove ha aperto il conto.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali, il cliente deve essere obbligatoriamente informato con un preavviso minimo di due mesi e se lo richiede, gli va consegnata una copia completa del nuovo contratto e del rinnovato documento di sintesi. In questo modo il correntista ha facoltà di confermare il contratto o lasciare la banca e valutare l’apertura di un altro conto corrente.

L’estratto conto

Almeno una volta all’anno, la banca si impegna ad inviare al correntista una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. L’estratto conto deve essere quindi mandato con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Si hanno due mesi di tempo a disposizione dall’arrivo dell’estratto conto per approvare il documento (il meccanismo del silenzio assenso) oppure contestare la presenza di errori o di addebiti superiori rispetto agli importi reali.

La banca è vincolata a conservare per dieci anni tutta la documentazione delle operazioni relative al conto: bonifici, prelievi allo sportello, versamenti, domiciliazioni, carte e copie degli assegni. Al cliente possono essere addebitati esclusivamente i cost


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