Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno il decreto datato 20 maggio, che introduce importanti modifiche al decreto del 15 giugno 2016 riguardante l’interpello per i contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo.
Una delle principali novità introdotte riguarda l’inserimento dell’invito al contraddittorio. Prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello o una comunicazione di rischio, l’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a un confronto, con l’obiettivo di illustrare in maniera chiara e anticipata la posizione dell’Agenzia e permettendo al contribuente di comprendere meglio le ragioni di un eventuale rifiuto e di presentare le proprie osservazioni.
L’ufficio responsabile deve fornire al contribuente uno schema di risposta con una sintesi della propria posizione. Il contribuente ha poi la possibilità di rispondere con le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Durante questo periodo, i termini per la risposta all’istanza si sospendono per 60 giorni.
Tempistiche di risposta
Il decreto del 20 maggio introduce modifiche anche alle tempistiche per la risposta alle istanze di interpello. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto del Contribuente con la riforma del Dlgs n. 219/2023, è prevista una sospensione del termine di 45 giorni per la risposta tra il 1° e il 31 agosto. Inoltre, ogni qualvolta sia necessario chiedere un parere preventivo ad un’altra amministrazione, il termine viene sospeso fino a 60 giorni. Se il parere non viene fornito entro questo periodo, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza.
Qualora il periodo di sospensione per la richiesta del parere coincida con il mese di agosto, il termine per la risposta è comunque sospeso fino alla fine del mese. Questo permette di evitare ritardi e garantire che le risposte alle istanze vengano fornite in tempi ragionevoli, tenendo conto delle ferie estive e delle necessità di consultazione con altre amministrazioni.