Il Regolamento PNRR n. 2 (DL n. 36/2022, modificato dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022) prevedeva alcune interessanti concessioni per la produzione di idrogeno verde in Italia. A cominciare dalla possibilità di non pagare le tariffe generali legate all’impianto elettrico.
Il Ministro per la Transizione Ecologica ha definito i casi e dettagliato le condizioni tecniche per l’accesso a queste strutture.
Lo riporta il verbale del ministero, pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è rivolto ad aziende pubbliche o private in relazione al consumo annuo di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per l’elettrolisi. Per beneficiare dell’esenzione, l’idrogeno verde prodotto deve soddisfare un determinato requisito: deve portare a una riduzione del 73,4% delle emissioni di gas serra del ciclo di vita rispetto al combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2-eq/MJ. O, in breve, emettere meno di 3 t CO2-eq/t H2.
Elettrolisi, quando l’energia è davvero “verde”
Il regolamento stabilisce anche limiti per gli elettrolizzatori. Devono essere allacciati alle società di energia rinnovabile attraverso una rete con obblighi di connessione di terzi e ricevere garanzie periodiche dell’origine rinnovabile dell’energia elettrica utilizzata. Oppure devono utilizzare direttamente l’energia rinnovabile. La legge stabilisce inoltre che:
“Il calcolo e la verifica dei requisiti di riduzione delle emissioni […] sono effettuati […] tenendo conto del contributo medio annuo di:
- l’energia elettrica estratta dalla rete, a cui è assegnato un fattore di emissione del ciclo di vita pari al valore medio annuo del consumo di energia elettrica in termini repubblicani dell’anno precedente;
- energia elettrica estratta dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 199 del 2021, il cui fattore di emissione è considerato zero;
- energia elettrica rinnovabile con allacciamento diretto all’impianto, il cui fattore di emissione è considerato zero”.
Si ricorda che la delibera PNRR 2 prevedeva un ulteriore incentivo per l’idrogeno verde, ovvero l’esenzione dall’imposta speciale se non utilizzato direttamente nei motori termici come combustibile.