Periodo di prova colf e badanti 2023: durata e meccanismo

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
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(Money.it) Come in molti già sapranno, in tutti i tipi di contratti di lavoro, l’azienda o il datore di lavoro e il dipendente neoassunto possono scegliere di svolgere un periodo di prova – detto anche ’patto di prova’ – nell’ambito del quale ambo le parti hanno la possibilità di valutare con attenzione la convenienza del rapporto di lavoro. Questo ovviamente vale anche per il lavoro domestico e, pertanto, non ci si deve sorprendere se, all’interno del Ccnl colf e badanti valevole per il 2023, è contenuto un articolo ad hoc, che tratta proprio di periodo di prova, indicando come funziona e qual è la sua durata.

Di seguito, nel corso di questo articolo, ne parleremo e approfitteremo anche per ricordare i vantaggi connessi al periodo di prova e perché esso, anche nell’ambito del lavoro domestico, è una possibilità che non va assolutamente dimenticata. I dettagli.

Cos’è il periodo di prova in breve

Spiegare gli aspetti generali del periodo di prova è molto semplice. Quest’ultimo altro non è che un accordo sottoscritto dal datore e dal dipendente – nel nostro caso colf o badante – al momento dell’assunzione allo scopo di:

  • permettere al datore di lavoro di capire se la persona chiamata a svolgere il lavoro di cura della casa o di assistenza di un familiare è davvero quella che stava cercando e se davvero ha i requisiti per svolgere le attività richieste;
  • consentire alla lavoratrice (o al lavoratore) di valutare se davvero il luogo di lavoro in cui è giunto è quello adatto a lui e se soddisfa le sue aspettative.

Ricordiamo che non è mai valido il patto di prova, se questo viene firmato dopo l’inizio dell’attività di lavoro. Anzi in detta ipotesi sarebbe da considerarsi nullo e, dunque, privo di effetti per le parti. Anzi non esiste un periodo di prova, svolto nel rispetto della legge e del Ccnl, senza un contratto firmato, altrimenti si parlerebbe di lavoro in nero, con annesse conseguenze sanzionatorie.

In altre parole, il periodo di prova rappresenta, a tutti gli effetti, un’assunzione (pur condizionata al suo superamento) e va siglato non dopo il momento della firma del contratto o comunque, prima dell’inizio dell’attività di lavoro. Non a caso, la sua durata è specificata nel contratto di lavoro firmato dalle parti. Anzi l’apposizione del periodo di prova deve sempre risultare da atto scritto – così specifica l’art. 12 Ccnl colf e badanti. E di esso va fatta menzione nella lettera di assunzione.

Altra peculiarità del periodo di prova è che sia il datore di lavoro che il lavoratore o la lavoratrice hanno la possibilità d’interrompere il rapporto di lavoro senza dover osservare i vincoli imposti dalla normativa per licenziamento e dimissioni. Possono dunque recedere con effetto immediato dal contratto e senza fornire motivazione. Questo vale anche per i rapporti di lav


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