I dipendenti con capacità lavorative limitate, oltre ai benefici, hanno diritto a regolari sussidi di invalidità e pensioni di invalidità e, per una specifica disabilità, a una pensione di invalidità anticipata.
Lo chiarisce la Suprema Corte, non si tratta di un trattamento specifico per l’invalidità, ma é una deroga del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria Legge Fornero.
I requisiti i per la pensione di vecchiaia sono: Un minimo di 67 anni, 20 anni di contributi (15 anni per i beneficiari di prestazioni speciali) e un importo di cure pari ad almeno 1,5 volte l’importo della prestazione Sociale (solo per i dipendenti la cui pensione è calcolata in regime assicurativo integrale).
La pensione di invalidità anticipata può essere percepita invece ad un limite di età significativamente più basso di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini, previa attesa di una finestra di 12 mesi. Nonostante questa battuta d’arresto sia avvenuta nel tempo, poiché il pensionamento agevolato non consiste in prestazioni di invalidità, i requisiti sono stati adeguati all’aspettativa di vita, in modo che non siano più 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
Il pensionamento anticipato può essere ottenuto: almeno 56 anni per le donne, con un’età minima di 61 anni per gli uomini; a condizione che i dipendenti settore privato iscritti al sistema delle assicurazioni generali obbligatorie INPS o ai suoi fondi sostitutivi; se c’è un contributo al 31 dicembre 1995; con almeno 20 anni di contribuzione (ad eccezione di quelli in esenzione Amato, che richiedono solo 15 anni di contribuzione); con una pensione di invalidità di almeno l’80%.
Come spiegato dall’Inps, per stabilire un requisito di invalidità almeno dell’80% è necessario tener conto delle norme che regolano l’amministrazione previdenziale gestita dall’Istituto. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti deve essere accertata l’idoneità all’esercizio di professioni corrispondenti alle capacità della persona.Il riconoscimento dello stato di invalidità nella misura di almeno l’80% deve essere effettuato dalle autorità sanitarie dell’INPS. L’eventuale riconoscimento già effettuato da altra autorità, come la dichiarazione di nullità civile, costituisce elemento di valutazione per la formulazione di un parere medico legale da parte delle autorità sanitarie. Nei casi in cui lo stato di invalidità sia riconosciuto verificatosi dopo l’età pensionabile, l’inizio della concessione della pensione di vecchiaia è stabilito dal primo giorno del mese successivo a quello in cui lo stato di invalidità è accertato nei termini della legge, ricorrendo chiaramente ad altri requisiti.
I lavoratori autonomi o dipendenti pubblici non possono accedere alla pensione di invalidità anticipata se non completano il trattamento attraverso un contributo accreditato al Fondo Pensione Lavoratori o fondi sostitutivi”.
E inoltre il lavoratore con disabilità può usufruire dei benefici pensionistici concomitanti, come il sussidio di emergenza o il prolungamento del contratto, solo per percepire una pensione ordinaria di vecchiaia, e non una pensione di invalidità anticipata.
Come spiegato dall’INPS, lo stato di invalidità nella percentuale necessaria per optare per l’esonero dall’obbligo dei dati personali deve essere verificato al momento dell’accesso al pensionamento: conferma al momento dell’accesso al pensionamento anticipato, quindi prima del compimento, un un’invalidità pari o superiore all’80% non è rilevante per l’età pensionabile e può scendere al di sotto di tale percentuale al raggiungimento dell’età pensionabile.
Pertanto, l’INPS non può rilasciare un certificato di diritto alla pensione; pertanto, non è possibile procedere alla liquidazione del prepensionamento, poiché sarebbe assurdo pagarlo in relazione ad una condizione che deve essere verificata dopo l’inizio del servizio. In definitiva, posto che non è possibile sapere se un lavoratore licenziato sarà ancora invalido per almeno l’80% al termine del periodo di fruizione del beneficio di emergenza o proroga contrattuale, l’interessato non può beneficiare di alcun di queste misure di accompagnamento alla pensione di vecchiaia anticipata.